MIT: Gravi illeciti professionali art.98 comma 3 lettere g) e h)

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 23/06/2025, n. 3621 ha risposto al seguente quesito:
All'art.98 c.3, le lett. g) e h) stabiliscono" L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: (..) 3) (...) I DELITTI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE (...)" All'art.94 c.1, la lettera c) è riferita a "FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E 2622 DEL CODICE CIVILE" Il c.6 dell'art.98 tra i mezzi di prova adeguati per valutare l'illecito professionale indica, per la lett. g) il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, per la lett. h) la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelati reali o personali. Si chiede quindi quale sia la differenza tra le due fattispecie dell'art.98 c.3 lett. g) e lett. h) punto 3), sopra riportate. Si chiede inoltre, qualora un operatore economico dichiari la presenza di una contestata commissione di reato di cui all'art.2621 e/o 2622 C.C., quali sono gli elementi rilevanti per inquadrare il grave illecito nella lett. g) piuttosto che nella lett. h) ai fini della relativa valutazione.

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Risposta aggiornata
La differenza tra le due fattispecie dell'art. 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice degli Appalti riguarda il grado di accertamento del reato e la sua rilevanza ai fini della valutazione dell'illecito professionale. Lettera g): si riferisce alla contestata commissione di reati da parte dell’operatore economico o dei soggetti indicati nell’art. 94, comma 3. In questo caso, il reato è stato contestato, ma non necessariamente accertato con una sentenza definitiva. Tra i mezzi di prova adeguati rientrano il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio. Lettera h): riguarda la contestata o accertata commissione di determinati reati. Qui si includono situazioni in cui vi è una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva, oppure provvedimenti cautelari reali o personali. In sostanza, questa fattispecie ha un livello di accertamento più avanzato rispetto alla lettera g). Gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile riguardano il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio). Se un operatore economico dichiara la presenza di una contestata commissione di reato ai sensi degli articoli 2621 e/o 2622 del Codice Civile, la distinzione tra le due lettere dipende dagli elementi probatori disponibili. Per stabilire se un operatore economico debba essere inquadrato nella lettera g) o h), occorre valutare: - se il reato è solo contestato (senza una condanna definitiva) con un rinvio a giudizio o un decreto penale che dispone il giudizio, l'illecito rientra nella lettera g); - se invece vi è una condanna definitiva o un provvedimento cautelare l'illecito rientra nella lettera h). In pratica, la distinzione si basa sul grado di certezza giuridica del reato e questa distinzione è fondamentale per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico nell'ambito degli appalti pubblici.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 23/07/2025

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