MIT: D.Lgs. 36/23 all. II.14, art. 38 - L'RP di programmaz. progettaz. ed esecuzione può confermare il CRE in luogo del RUP?

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3501 ha risposto al seguente quesito:

L'allegato II.14 all'art. 38 comma 1 stabilisce che, nei contratti sotto soglia per servizi e forniture, è possibile sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE). Tale documento, dev'essere emesso dal direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e confermato dal RUP. Si chiede se, nel caso in cui il RUP nomini il Responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale e quest'ultimo sia un soggetto diverso dal DEC, l'articolo in parola possa essere declinato nel senso che sia il predetto RP a confermare il CRE in luogo del RUP. All'inverso invece si ritiene che, qualora DEC e Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione coincidano (vedasi parere n. 3044 di Codesto servizio), il CRE da egli emesso, debba essere confermato obbligatoriamente dal solo RUP. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

 
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Risposta aggiornata        

Il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale non può validamente “confermare” il certificato di regolare esecuzione al posto del RUP. L’articolo è chiaro nel richiedere espressamente la conferma del RUP, che mantiene la responsabilità unitaria del procedimento anche in caso di delega operativa a un RP. Pertanto, si può concludere che sia nel caso in cui l’eventuale responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale nominato sia un soggetto diverso dal DEC sia qualora DEC e responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione coincidano, il certificato di regolare esecuzione emesso debba sempre essere confermato dal RUP.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 22/09/2025

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