Mancata iscrizione al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac: esclusione?

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La mancata iscrizione al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac, determina l’esclusione dell’offerente dalla procedura di gara?

Risposta negativa arriva da Tar Veneto, sez. III, 11 marzo 2020, n. 247.

“Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la società mandante non è iscritta al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac e che ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione della società “e con essa [del] raggruppamento di cui fa parte” per impossibilità di verificare il possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto disposto dall’ art. 81 del codice degli appalti, non è fondato in quanto, come già affermato dalla giurisprudenza, cui si ritiene di aderire, “come evidenziato anche nello stesso sito dell’ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata iscrizione rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare” (cfr. Tar Pescara, sent. n. 259/2018; Tar Trieste, sent. n. 64 del 2017; C.d.S., sent. n. 426 del 2016; nonché Tar Lazio, sent.n. 12606 del 2018; Tar Brescia, sent. n. 215 del 2019).

Inoltre, il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 1730/2019) ha chiarito che “quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2675), che spetta alla commissione di gara”, mentre “di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016”.

Per cui, legittimamente la commissione di gara ha ammesso il controinteressato alla gara sulla base delle dichiarazioni rese, come richieste dal disciplinare, e fatta salva comunque la verifica dei requisiti successivamente all’aggiudicazione, tenuto conto altresì che, per quanto riguarda gli ingegneri Bianchi Rossi e Rossi gli ultimi due privi di Partita IVA al momento della partecipazione alla gara) gli stessi non sono stati indicati come collaboratori ai fini della specifica comprova del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 6.2 del disciplinare, ma solo come componenti del gruppo di lavoro che si sarebbe occupato della futura progettazione.

Peraltro, la verifica successiva del possesso dei requisiti è stata esperita dalla stazione appaltante che, con determina n. 2316/2019, ha dato atto di aver compiuto tale verifica con esito favorevole per l’affidatario, per cui, in assenza di impugnazione della predetta determina, il motivo di ricorso può comunque essere considerato superato“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11.03.2020 - autore Elvis Cavalleri

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