Gara telematica: ottemperanza dei manuali di utilizzo della piattaforma

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Nella fattispecie trattata, secondo il Consiglio di Stato, non è applicabile il principio per il quale il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può che fare carico alla parte che ha scelto il sistema (la piattaforma) e ne ha imposto l’utilizzo ai partecipanti.

La lex specialis ha, infatti,  nel caso di specie, indirettamente imposto una traslazione del rischio, specificando che per un file con dimensione superiore a 13 MB non era garantita la tempestiva ricezione.

I Giudici sono giunti alle conclusioni che non trovasse fondamento il motivo con il quale l’appellante lamentava che nel termine di scadenza fosse stato completato il caricamento delle offerte  di sei dei sette lotti per i quali aveva stabilito di presentare l’offerta, in quanto   l’invio delle offerte dei lotti già caricati non risultava possibile sino al completamento di tutti i lotti per i quali lo stesso  aveva dichiarato di presentare l’offerta, come specificato dalle norme contenute nel manuale di utilizzo.

Non si può, invero, ritenere la causa di esclusione come “occulta”, essendo evincibile, sul piano di un’interpretazione in buona fede, dal manuale d’uso per “la partecipazione a una gara in Accordo quadro, da cui emerge una coerente conseguenzialità del sistema, tale per cui l’operatore, che intende presentare l’offerta, deve anzitutto selezionare i lotti di interesse (Passo 2- scelta dei lotti), per infine effettuare la “conferma e invio” (Passo 9) di tutto quanto selezionato”.
Tale iter procedurale, secondo i Giudici, non è conseguenza di un’esigenza meramente  tecnico telematica, ma, anzitutto, di coerenza della manifestazione di volontà negoziale, che risulterebbe altrimenti contraddittoriamente ed, ancora di più, incomprensibilmente, espressa.
Tutto ciò, in effetti, trova conferma nel fatto che “proprio al punto 3.8. del manuale d’uso (concernente il Passo 8 : Conferma e invio) è contemplata la possibilità di “modifica dei dati inseriti”,  che «può avvenire anche dopo l’invio dell’offerta, ritarandola e andando in modifica salvo rigenerare i documenti di partecipazione e le offerte tecniche ed economiche entro i termini di presentazione»; ancora più significativamente, si prevede la possibilità di «inviare una nuova offerta, in sostituzione di quanto precedentemente inviato in qualunque momento, sempre entro i termini previsti […]»” .


Possiamo dunque concludere che la   mancata ammissione per non avere inserito entro il termine prescritto la documentazione inerente l’offerta completa non è da considerarsi una causa occulta di esclusione in quanto basata sulle prescrizioni presenti nel manuale d’uso, che va considerato alla base del procedimento di gara in caso di procedure telematiche.

Autore: Redazione TuttoGare del 02/09/2021

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