Legge 68/1999: ai fini della legittima partecipazione è sufficiente l’avvenuta presentazione della sola autocertificazione sul trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili

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Ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili,

Questo è quanto ribadito da Tar Marche, Sez.I,01/07/2025, n. 559:

2. Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni variamente dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio con particolare riferimento al primo e al quarto motivo.

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La giurisprudenza amministrativa si è già occupata della questione oggi in esame (TAR Liguria, Sez. II, n. 671, 672 e 679 del 2020), che scaturisce dal contrasto interpretativo tra il Ministero del Lavoro (e i Centri per l’Impiego poi confluiti nella competenza regionale) e la citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 12911/2017, attribuendo prevalenza agli uffici amministrativi non tenuti ad adeguarsi a pronunce giurisprudenziali di cui non erano parte del giudizio, peraltro instaurato per altri scopi (quel caso riguardava un licenziamento).

Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha anche osservato che ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. In tal senso disponeva l’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016, che richiamava la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che consentiva comunque, in sua vece, di procedere con l’autocertificazione del possesso del requisito, con onere, peraltro, che è rimasto sostanzialmente invariato nella disciplina del nuovo codice come si legge nell’art. 94, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 10107/2024; TAR Campania, Napoli n. 1521/2024): il che è quanto la ricorrente ha pacificamente fatto, nel caso di specie, mediante la dichiarazione inserita nella domanda di partecipazione, poi confermata dal competente Centro per l’Impiego.

Anche ammesso che residui, in capo alla stazione appaltante, un margine di discrezionalità per svolgere proprie autonome verifiche, in aggiunta a quelle dell’amministrazione competente in materia di inserimento lavorativo, una contestazione esclusivamente interpretativa della norma di riferimento avrebbe tuttavia imposto l’attivazione del soccorso istruttorio proprio perché trattasi di questione dubbia e opinabile; questa incertezza non può quindi andare immediatamente a discapito dell’offerente che ha comunque presentato regolare documentazione confidando, quantomeno, in una prassi esistente a livello nazionale (la stessa ricorrente allega infatti di aver già partecipato a tantissime altre gara senza incontrare problematiche alcune sotto il profilo in esame).

Come dedotto dalla ricorrente con il quarto motivo di gravame, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe ad essa consentito di dimostrare il possesso del requisito anche volendo aderire all’interpretazione normativa patrocinata dalla stazione appaltante, essendo stata allegata l’avvenuta assunzione di un disabile in data 23/10/2024, cioè addirittura prima dell’indizione della gara.

3. L’esclusione è pertanto illegittima e va annullata, come va annullata la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata (originariamente terza in graduatoria), poiché disposta sulla scorta di un presupposto illegittimo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/07/2025 di Roberto Donati

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