FOCUS: “La qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici alla luce del D.lgs. n. 209/2024: sistema a regime, disciplina transitoria e ruolo del nuovo Tavolo ANAC”

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Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, il Legislatore ha introdotto importanti modifiche al Codice dei contratti pubblici, tra cui spicca il completamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione.

In vigore dalla stessa data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2024), il c.d. “Correttivo” si configura come un intervento di rilettura sistematica e di puntualizzazione tecnica del D.lgs. n. 36/2023, con l’obiettivo di rafforzarne la tenuta operativa e di chiarire talune disposizioni rivelatesi di difficile applicazione. Tra queste, si segnala l’intervento sull’allegato II.4, che segna l’ingresso a regime della qualificazione per l’esecuzione dei contratti pubblici.

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La nuova disciplina della qualificazione per l’esecuzione dei contratti

L’art. 88, comma 1, lett. d), del Correttivo ha riscritto integralmente l’art. 8 dell’Allegato II.4, allineando la qualificazione per la fase di esecuzione al sistema già delineato per la progettazione e l’affidamento.

In base al nuovo comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza già qualificate per la progettazione e l’affidamento risultano automaticamente qualificate di diritto per l’esecuzione dei contratti corrispondenti (lavori, servizi, forniture), per i medesimi livelli di qualificazione.

Per l’esecuzione di contratti di valore superiore rispetto al livello già acquisito, tali soggetti dovranno però integrare la propria qualificazione dimostrando il possesso di requisiti ulteriori, dettagliati nelle nuove Tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture) (art. 8, comma 2).

 

La flessibilità dei requisiti esecutivi

La Relazione illustrativa al Correttivo sottolinea il carattere “flessibile” dei nuovi requisiti: la finalità è duplice. Da un lato, garantire che il personale impiegato nell’esecuzione dei contratti pubblici possieda adeguata formazione, anche in materia di digitalizzazione dei processi; dall’altro, evitare il rischio di blocchi operativi dovuti a un sistema troppo rigido.

Si tratta di un bilanciamento significativo tra esigenze di qualità e sostenibilità amministrativa, coerente con i principi generali del nuovo Codice, ispirati alla fiducia, al risultato e alla buona amministrazione.

 

La disciplina transitoria e le deroghe fino al 28 febbraio 2025

Per le stazioni appaltanti non qualificate, l’art. 8, comma 3, consente – fino al 31 dicembre 2024 – l’esecuzione dei contratti, purché siano iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e dispongano di una figura tecnica idonea a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Dal 1° gennaio 2025, queste stazioni possono eseguire contratti sopra soglia solo se, oltre a quanto previsto al comma 3, possiedono anche i requisiti tabellari di cui al comma 2, salvo la deroga prevista dall’art. 13-ter del medesimo Allegato II.4.

Con il comma 5 dell’articolo 8, il Codice salva comunque la possibilità, per le stazioni appaltanti non qualificate, di eseguire contratti sotto soglia (come definiti all’art. 62, comma 6, lett. c) e d)), purché affidati tramite centrali di committenza qualificate o strumenti da esse messi a disposizione.

Tale articolata disciplina era stata oggetto di osservazioni critiche del Consiglio di Stato durante l’esame dello schema di Correttivo: il rischio evidenziato era quello di una “cesura” tra le stazioni che avevano operato fino al 31 dicembre 2024 e quelle che, dal 1° gennaio 2025, non fossero riuscite ad attestare i nuovi requisiti.

Il Legislatore ha accolto le perplessità del Giudice amministrativo, prevedendo all’art. 13-ter dell’Allegato II.4 una fase transitoria fino al 28 febbraio 2025: entro tale data, le stazioni non ancora qualificate possono continuare a eseguire i contratti stipulati entro il 2024, purché iscritte all’AUSA e dotate di RUP idoneo. Contestualmente, sono tenute a presentare domanda di qualificazione, allegando gli atti di impegno.

 

Il nuovo Tavolo ANAC per i soggetti aggregatori e le centrali di committenza

Tra le ulteriori novità di rilievo si segnala l’introduzione, all’art. 13-bis dell’Allegato II.4, del Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, istituito presso ANAC e presieduto da un suo rappresentante.

La composizione è interistituzionale e include rappresentanti del MIT, MEF, Regioni, ANCI e UPI.

Il Tavolo ha compiti di monitoraggio, coordinamento e indirizzo strategico, tra cui:

  • verifica delle attività di committenza su richiesta (art. 62, commi 9 e 10);
  • analisi del disallineamento domanda-offerta di committenza;
  • promozione della specializzazione per ambiti settoriali, incluso il PPP;
  • individuazione delle centrali più competenti nei settori complessi;
  • promozione degli incentivi e del supporto alla digitalizzazione.

La previsione è stata attuata con Delibera ANAC n. 176 del 19 marzo 2025, con prima riunione del Tavolo il 3 giugno 2025. L’obiettivo, secondo ANAC, è sviluppare buone pratiche, efficienza, trasparenza e innovazione nella gestione delle attività di committenza.

Si tratta di un’importante infrastruttura normativa e istituzionale, che potrà prevenire ritardi e disfunzioni, come già segnalato da ANAC nel Comunicato del Presidente dell’11 marzo 2025, laddove si evidenziavano criticità nel rispetto dei tempi di affidamento da parte di alcune stazioni appaltanti.

 

Considerazioni conclusive

Il sistema delineato dal Correttivo – sebbene complesso e non privo di criticità attuative – appare coerente con le finalità del Codice e con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in particolare nella fase di esecuzione contrattuale, che rappresenta spesso il nodo più delicato per l’effettività dell’intervento pubblico.

Il rafforzamento delle competenze interne, la flessibilità dei requisiti e l’integrazione tra livelli istituzionali rappresentano le linee guida di un modello che punta a un’amministrazione contrattuale più affidabile, trasparente e orientata al risultato.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 01/07/2025

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