La verifica sull’anomalia dell’offerta deve assicurare il contraddittorio con la parte interessata

Verifica di anomalia. L’Amministrazione – proprio al fine di garantire il migliore risultato – ha l’obbligo di svolgere ogni verifica nella pienezza del contraddittorio con la parte interessata e nel rispetto delle regole di trasparenza, collaborazione e buona fede.
Tar Lazio, Roma, Sez. II. Ter, 09/07/2025, n. 13505 accoglie il ricorso avverso l’esclusione:
8. Per quanto detto, il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in vigenza del D.lgs. 50 del 2016, ma tuttora applicabile, stante la rilevata continuità di disciplina, sia interna (cfr. art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023) che eurounitaria (cfr. art. 69 della direttiva n. 2014/24/UE), secondo cui l’Amministrazione deve valutare le informazioni fornite consultando l’offerente, atteso che “nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall’impresa “sospettata” di aver presentato un’offerta anormalmente bassa, atteso che l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa” (cfr. Cons. Stato, V, 25 marzo 2019, n. 1969).

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Benché dunque non sussista un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell’offerta, “non si può tuttavia approdare all’estremo opposto in cui l’esternazione delle ragioni dell’anomalia dell’offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione [come avvenuto nella specie], amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara …” (Cons. Stato, III, 19 febbraio 2024, n. 1591).
Né i principi di autoresponsabilità, efficienza, risultato e par condicio, o l’esigenza di massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura, possono giustificare la totale pretermissione [invece avvenuta nella specie] di ogni confronto preventivo finalizzato a formare il giudizio della stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connatura la valutazione di anomalia dell’offerta. “Anzi, proprio in omaggio ai principi del buon andamento, del risultato e dell’economicità non è ammissibile che la migliore offerta espressa dal mercato venga esclusa in ragione di rilievi che non hanno formato oggetto di adeguata istruttoria” (Consiglio di Stato sez. V, 18/11/2024, n.9214).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/07/2025 di Roberto Donati

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