L’affidamento diretto si pone fuori dalle dinamiche tipiche di una procedura competitiva (gara)

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La ricorrente impugna la determina di esclusione dalla procedura di gara informale con richiesta di preventivo per la fornitura di tute protettive e di stivali, il relativo provvedimento di aggiudicazione, nonché tutti i connessi atti infra-procedimentali.

In fatto, accadeva che, alla gara informale, pervenissero soli due preventivi; la gara veniva assegnata alla contro-interessata per un’offerta di €. 102.600.00, oltre Iva, laddove la ricorrente aveva formulato un’offerta di €. 8.525,18, oltre Iva, in ragione del fatto che il prodotto offerto da quest’ultima “non risulta conforme a quanto richiesto: i filtri combinati risultano di bassa categoria (solo la parte ABEK) e la tuta risulta priva di cappuccio integrato”. Al contrario, sostiene la ricorrente di aver ottemperato, nella formulazione della propria offerta a quanto era previsto dalle specifiche richieste”.

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T.A.R. Puglia, III, 08 luglio 2025, n. 947 respinge il ricorso e, oltre a confermare l’inadeguatezza del prodotto offerto, rammenta che “l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il comma 4 del medesimo articolo prevede che solo “per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c, d ed e le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso”;

per l’effetto del combinato disposto delle due norme sopra richiamate, gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) si pongono al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva (gara) e consentono alla stazione appaltante di affidare la commessa alla ditta, che meglio risponde alle proprie esigenze, anche qualora, l’amministrazione abbia ritenuto di far precedere l’affidamento diretto da opportuna indagine di mercato, com’è avvenuto nel caso di specie“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/07/2025 di Elvis Cavalleri

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