La verifica di conformità in tema di CAM può effettuata anche in sede esecutiva
Per i criteri ambientali minimi, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto
Questo quanto ribadito da Tar Emilia- Romagna, Bologna, Sez. II, 09/07/2026, n. 1304:
3.2.-Tanto premesso, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale i criteri ambientali minimi di cui all’art. 57, co. 2, d.lg. 31 marzo 2023 n. 36 non sono mere norme programmatiche ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche in quello di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, circolari e nel diffondere l’occupazione verde (ex multis T.A.R. Latina Lazio sez. I, 15/07/2025, n. 624).
In riferimento al previgente Codice contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2016 ed a specifici appalti oltre che al diverso D.M. 24 maggio 2021, la presentazione di offerte in violazione di tali criteri giustifica, coerentemente con quanto previsto dalla legge di gara, l’esclusione del concorrente (Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/2022, n. 6117).
Tuttavia secondo orientamento più recente maturato in vigenza del d.lgs. n. 36/2023, in ordine ai criteri ambientali minimi laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto (così Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990; cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. V, 29/10/2025, n. 2382).
Ritiene il Collegio di aderire a tale suesposto orientamento potendo dunque la verifica di conformità in tema di CAM essere effettuata anche in sede esecutiva, come peraltro sostenuto dalla difesa della controinteressata.
In secondo luogo, se è indubbio che la mancanza (ma non l’incompletezza) della relazione CAM costituisca causa di esclusione, è quanto meno dubbio che la mancata dichiarazione nella predetta Relazione circa la conformità ai CAM di soltanto alcuni dei prodotti da inserire nei distributori automatici possa giustificare la richiesta sanzione espulsiva, che si porrebbe in contrasto con i noti principi di matrice euro unitaria di tassatività della cause di esclusione e di “favor partecipationis”.
Ciò d’altronde pare maggiormente aderente anche al principio “rectius” c.d. super principio del risultato di cui all’art.1 del vigente Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 quale espressione dei principi di buon andamento (ex multis Corte Costituzionale, 30/05/2025, n. 77) efficienza, efficacia ed economicità in “subiecta materia” (ex plurimis T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 23/02/2026, n. 356) anche tenuto conto della presumibile – seppur non evidenziata dalle parti – scarsa incidenza economica della fornitura dei panini nel valore della concessione in esame.
Con l’introduzione di tale principio ermeneutico, invero già presente nell’ordinamento, il legislatore ha voluto ancor più evidentemente imporre una lettura di tipo sostanziale e non formalistica della disciplina in tema di contratti pubblici, chiarendo in senso innovativo che la stessa concorrenza tra gli operatori economici “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” si che l’esclusione dell’aggiudicataria nel caso di specie si porrebbe in contrasto anche con il citato art.1.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 10/07/2026

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