La richiesta di chiarimenti relativa al significato di una clausola della lex specialis di incerta interpretazione è uno strumento facoltativo per l’operatore economico

La richiesta di chiarimenti relativa al significato di una clausola della lex specialis di incerta interpretazione costituisce uno strumento facoltativo per l’operatore economico, di talché il suo mancato esercizio non comporta la maturazione di preclusioni o decadenze.

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Questo quanto stabilito da Tar Valle d’Aosta, 30/07/2025, n. 28 nell’accogliere il ricorso:
10.1 – Si rileva innanzitutto che le clausole del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri, che regolano il requisito preferenziale n. 27, non assumono portata immediatamente lesiva per la ricorrente. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, infatti, il carattere escludente di una clausola del bando, cui è correlato l’onere di immediata impugnazione, va riconosciuto – per quanto qui di interesse – alle disposizioni che, contenendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, così impedendo in modo macroscopico (ovvero rendendo estremamente ed inutilmente difficoltoso) ad un operatore economico la formulazione di un’offerta corretta, adeguata e consapevole (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3163).
Nel caso di specie, le ambiguità insite nella formulazione del requisito n. 27 non appaiono tali da impedire in toto la formulazione di una offerta economicamente congruente, anche limitatamente alle sue caratteristiche “preferenziali”.
La documentazione di causa attesta, infatti, che xxxx s.r.l. avesse ritenuto che il requisito in parola si riferisse ai defibrillatori oggetto della commessa e, in linea con questa premessa, avesse proposto in sede di offerta tecnica di provvedere «al ritiro e smaltimento delle apparecchiature esistenti». Detta interpretazione della lex specialis, ancorché non condivisa dal Collegio (supra §9), non appare arbitraria né frutto di uno stravolgimento delle previsioni di gara: deve escludersi, dunque, che la ricorrente abbia inteso lato sensu profittare delle ambiguità della previsione per tardare la proposizione dell’impugnazione all’esito dell’aggiudicazione dell’appalto.
Per le medesime ragioni, non può ritenersi che la società avesse un onere, giuridicamente rilevante, di formulare un quesito alla Stazione appaltante chiedendo chiarimenti, né che la sua mancata proposizione le precluda in questa sede di contestare la legittimità del requisito tecnico in parola. Anche a trascurare i limiti delle precisazioni fornite dalla stazione appaltante in sede di gara (Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2025 n. 2291; Cons. Stato, Sez. III, I ottobre 2024, n. 7893), la richiesta di chiarimenti relativa al significato di una clausola della lex specialis di incerta interpretazione costituisce uno strumento facoltativo per l’operatore economico, di talché il suo mancato esercizio non comporta la maturazione di preclusioni o decadenze. In ogni caso, le evidenziate ambiguità insite nella formulazione del requisito preferenziale n. 27 appaiono comunque suscettibili di rilevare a norma dell’art. 37 del codice del processo amministrativo, ai fini della rimessione in termini della xxxx s.r.l. per errore scusabile.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/07/2025 di Roberto Donati

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