Il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera

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Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ricorda che il nuovo Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto all’importo stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo “scorporo” dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dall’ultimo periodo del co.14 dell’art.41, che il relativo importo va indicato nell’offerta e che – laddove l’operatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante- sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici.

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Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II, 29/07/2025, n. 14968:

Le succitate disposizioni di lex specialis sono pienamente conformi al disposto di cui al co.14 dell’art.41 del Codice, che testualmente recita: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza sul punto, il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto all’importo stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo “scorporo” dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dall’ultimo periodo del co.14 dell’art.41, che il relativo importo va indicato nell’offerta e che – laddove l’operatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante- sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici (in tal senso, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3418; Consiglio di Stato, 19.11.2024, n.9255, dove si legge: “Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione automatica dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali”).

Al contrario, un’interpretazione difforme dalla possibilità per l’operatore economico di operare ribassi sulla manodopera, sarebbe illogica e probabilmente incostituzionale oltre contraria al diritto europeo, risolvendosi in una plastica limitazione della libertà di organizzazione dell’impresa e, quindi, della concorrenzialità del sistema degli appalti pubblici.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/07/2025 di Roberto Donati

 

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