La quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. ma ha il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica

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Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Fra le voci di danno che il TAR ha giudicato non provate vi sono le fatture quietanzate. Il TAR ha ritenuto che la quietanza non fosse idonea a comprovare l’intervenuto pagamento sulla base del rilievo per cui “la normativa all’epoca vigente, ovvero l’art. 12 d.l. n. 201/11, prevedeva l’uso di mezzi tracciabili per il pagamento di importi superiori ai mille euro”. Detta constatazione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto del fatto che la quietanza deve essere ascritta al genus delle confessioni stragiudiziali di cui all’articolo 2735 c.c.

Le fatture quietanzate prodotte in primo grado riportano dettagliatamente l’oggetto della prestazione svolta (e così dell’obbligazione) e dunque ad esse dovrebbe essere attribuito valore di piena prova del pagamento. Quindi, in riforma della sentenza appellata, dovrebbero essere riconosciuti alla ricorrente, a titolo di risarcimento, i relativi importi.

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Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2025, n. 5444 respinge l’appello:

20. Le contestazioni che l’appellante muove alla sentenza impugnata, così sintetizzate in tre specifici punti, possono a questo punto essere esaminate. Esse sono infondate e la sentenza resiste saldamente alle critiche che le sono state rivolte.

21. Quanto al primo punto, il Collegio rammenta che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo sicché l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (Cass. Civ. Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3921). La quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. ma ha il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. Civ. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24867). Nel caso qui esaminato, solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio), poteva trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito. Non vi è traccia nella documentazione contabile del versamento dell’importo stabilito a titolo di prezzo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/06/2025 di Roberto Donati

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