La progettazione svolta da un dipendente pubblico non può integrare i requisiti tecnico professionali

La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce, ratione officii, risultandone, pertanto, assorbita, la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae.

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Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 20/06/2025 n. 5407:
6. L’appello è infondato, in quanto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, la progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce, ratione officii, risultandone, pertanto, assorbita, la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae (così già Consiglio di Stato sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003, che, oltre ad escludere che il soggetto “esterno”, destinatario dell’incarico di progettazione esterna, possa essere un pubblico dipendente a tempo pieno, afferma chiaramente che lo svolgimento delle attività d’ufficio non consente al dipendente di acquisire in proprio un requisito di qualificazione e, a maggior ragione, che tale requisito di qualificazione possa poi essere “prestato” o “ceduto” a imprese private al fine di consentire la partecipazione di queste ultime a gare di appalto).
Né può pervenirsi a diverse conclusioni in considerazione dell’esigenza di valorizzare le competenze acquisite da parte degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche, in modo da selezionare, in ossequio al principio del risultato, il soggetto più idoneo all’espletamento della prestazione richiesta, visto che l’esperienza maturata da un dipendente pubblico è intimamente connessa al suo inserimento nell’organizzazione pubblica, con profonde differenze rispetto a quella maturata da un libero professionista privato quanto alle opportunità, alle modalità organizzative e ai costi, per cui l’eventuale superamento del dato formale dell’imputazione giuridica esige una specifica scelta legislativa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/06/2025 di Roberto Donati

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