La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non lo trasforma in una procedura di gara

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FATTO

La stazione appaltante ha pubblicato un  avviso di “raccolta di preventivi a mezzo PEC per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera B), del d.Lgs. 36/2023, del servizio di supporto e rafforzamento amministrativo dell’Ufficio di PianoN22” (avviso consultabile qui).

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L’avviso prevedeva:

  • raccolta preventivi extra piattaforma
  • la nomina di una commissione
  • la valutazione secondo il miglior rapporto qualità prezzo
  • successivo affidamento mediante Trattativa Diretta sul MePA con l’operatore che selezionato sulla base dell’indagine di mercato effettuata mediante l’Avviso

DIRITTO

T.A.R. Campania, III, 04 febbraio 2025, n. 909 respinge un ricorso volto all’annullamento dell’affidamento diretto disposto a seguito dell’avviso.

In primo luogo è d’interesse rilevare che il Collegio, a nostro sommesso avviso erroneamente, ha ritenuto tardivo il motivo di ricorso riferibile all’accesso agli atti, ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art 36 del Codice: il ricorso, seppur tempestivamente notificato, è stato depositato una volta spirato “il termine acceleratorio dei dieci giorni previsto dalla normativa di riferimento sopra menzionata“.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto “che nelle procedure di affidamento diretto, il d.Lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2).

Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

La pronuncia, nel confrontarsi con la nota pronuncia T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV sent. n. 3592 del 10.12.2024) ha ritenuto che diversamente dal caso ivi trattato “nel caso in esame, non si ravvisano violazioni dei criteri a cui la stessa amministrazione procedente ha inteso auto-vincolarsi. Quanto appena rilevato, del resto, non scalfisce il principio consolidato, più volte ribadito, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (si rimanda alla copiosa giurisprudenza sopra citata e alla delibera Anac n. 410 dell’11 settembre 2024)“.

Come più volte evidenziato l’amministrazione ha deciso di procedere tramite affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, procedimentalizzando tale modalità semplificata di individuazione del contraente. In applicazione dei suddetti principi generali ha proceduto a svolgere l’iter di selezione. Tutto ciò nella imprescindibile consapevolezza dell’ampia discrezionalità di cui, in assenza di una vera e propria comparazione, la stazione appaltante gode nella scelta dell’offerta più rispondente al proprio fabbisogno”.

Il Collegio ha quindi ritenuto dirimente il fatto che trattavasi “di un Avviso di raccolta preventivi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio di Supporto Ufficio di Piano da espletarsi extra piattaforma digitale al fine di addivenire all’individuazione di un operatore economico con il quale procedere successivamente ad un affidamento diretto su ME.PA. (piattaforma digitale)“.

Sostenere l'”assenza di una vera e propria comparazione” è davvero contraddittorio, alla luce dei puntuali criteri di aggiudicazione previsti dall’avviso.

Ciò non toglie, in disparte a talune sfumature motivazionali, che la conclusione della pronuncia pare essere corretta: sebbene eccessivamente procedimentalizzato, l’avviso pubblico altro non era che una mera indagine di mercato non vincolante, ovvero lo strumento con il quale la stazione appaltante ha condotto una mera istruttoria per disporre successivamente un affidamento diretto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/02/2025 di Elvis Cavalleri

 

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