L’intervallo temporale di soli 13 giorni tra l’indizione della nuova gara e la scadenza del contratto rende evidente l’uso improprio dell’istituto della proroga

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La ricorrente lamenta che non sussisterebbero i presupposti per disporre la proroga tecnica, siccome trattasi di strumento che può essere utilizzato dall’amministrazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione medesima, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. La procedura per la selezione del nuovo fornitore avrebbe dovuto essere indetta dall’amministrazione con largo anticipo rispetto alla cessazione di efficacia del contratto.

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T.A.R. Lombardia, II, 28 gennaio 2024, n. 268, conviene con la ricorrente.

Il Collegio, dopo aver diffusamente richiamato i principi generali sull’istituto della proroga, ha ritenuto che “a fronte di una scadenza contrattuale fissata per il 30.06.2024, solo in data 17.06.2024 l’ASP provvedeva ad indire la nuova procedura di affidamento, comunicando in data 19.06.2024 alla ricorrente una proroga contrattuale con scadenza 30.11.2024.

L’intervallo temporale di soli 13 giorni tra l’indizione della nuova gara e la scadenza del contratto originario non può certamente ritenersi una tempistica “congrua” per consentire all’amministrazione di attivare la indefettibile procedura di evidenza pubblica ed evitare l’ uso improprio dell’istituto della proroga che rappresenta uno “strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017). In materia non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013).

Rispetto alla tempistica sopra richiamata, l’ASP resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza di ragioni, estranee alla sfera di dominio dell’amministrazione, che avrebbero causato il ritardo nell’indizione della nuova procedura di selezione. Nulla è stato, in tal senso, dedotto dall’intimata. Il ritardo nell’indizione della gara appare ascrivibile esclusivamente all’ASP, rendendo, per tale via, necessaria la proroga contestata.”

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2025 di Elvis Cavalleri

 

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