Le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria, emanate dagli organi preposti, non possono essere sindacate dalle stazioni appaltanti

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Le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni.

Lo ribadisce Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 08/06/2022, n.1554, respingendo il ricorso avverso l’esclusione dalla gara conseguente alla certificazione acquisita tramite Avc-Pass:

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

La stazione appaltante ha effettuato l’interrogazione in data 18 febbraio 2021 e il portale AVC-Pass, con elaborazione in data 3 marzo 2021, ha fornito esito di irregolarità con riferimento all’ambito provinciale di Cosenza.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 775; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 7 maggio 2021, n. 681; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 18 marzo 2021, n. 378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2020, n. 1053; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 5341; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2019, n.810; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114), in materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni: spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.

La ricorrente, non ha fornito prova nel corso del procedimento o nella presente sede giurisdizionale del presunto errore materiale che, in ipotesi, sarebbe stato compiuto dalla competente Amministrazione nel rendere l’attestazione di cui si tratta, atteso che tale attestazione è stata resa in data 3 marzo 2021 e l’interessata, come risulta dalle menzionate note (e dai relativi allegati) del 15 marzo, 18 marzo e 1 aprile 2021, non ha dimostrato e documentato una posizione di regolarità fiscale al 3 marzo 2021, ma in relazione ad un’epoca – pur di poco – successiva.

Né può assumere significato il rilievo della ricorrente secondo cui l’Agenzia delle Entrate di Cosenza non sarebbe stata territorialmente competente, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la stazione appaltante, come risulta dalla giurisprudenza che è stata indicata, non dispone del potere di sindacare le attestazioni che sono state rese, neppure sotto lo specifico profilo della competenza territoriale.

Tanto precisato, neppure può trovare accoglimento la censura con cui l’interessata ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto: a) a fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, la stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione dalla procedura, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990; b) tale conclusione non è scalfita dal contenuto delle Linee Guida dell’ANAC, poiché, per quanto l’interlocuzione con la parte interessata sia consigliata e preferibile, l’eventuale omissione del contraddittorio procedimentale, a fronte del contenuto vincolato dell’atto, è comunque irrilevante ai sensi del citato art. 21-octies, secondo comma; c) anche a prescindere da tale rilievo, la società non ha fornito la prova che il suo apporto collaborativo avrebbe potuto condurre ad una soluzione differente, non essendo stata prodotta alcuna documentazione dalla quale risulti una posizione di regolarità fiscale alla data del 3 marzo 2021; d) pertanto, in base agli atti in possesso del Tribunale deve ritenersi che la decisione assunta dalla stazione appaltante non avrebbe potuto avere diverso contenuto dispositivo e ciò preclude, comunque, il suo annullamento ai sensi del già citato art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990; e) la ricorrente avrebbe potuto, invece, conseguire l’annullamento della determinazione adottata dalla stazione appaltante certificando in questa sede la posizione di regolarità fiscale al 3 marzo 2021 (nonché per l’intero corso del procedimento sino alla decisione di esclusione), ma ciò non è avvenuto, sicché il ricorso non può trovare accoglimento.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/06/2022 di Roberto Donati

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