In una gara suddivisa in lotti ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti

In una gara avente a oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 01/09/2025, n. 690:
2. Le descritte censure sono destituite di fondamento.
3. Come conferma quanto narrato in gravame, nell’ambito del ricorso di primo grado (pagina 5) le odierne appellanti si sono limitate a sostenere che la posizione della seconda classificata del lotto 4 della procedura di che trattasi era “meramente virtuale”, poiché il costo della manodopera indicato nella relativa offerta, rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, si caratterizzava per una percentuale di scostamento superiore a quella che aveva causato l’esclusione delle offerte della medesima concorrente dai lotti 1 e 3 della stessa procedura (verbale di gara n. 50 del 15 luglio 2024).
Si tratta di un assunto che bene ha fatto il Tar a ritenere generico, e ciò aderendo alla giurisprudenza, da cui non vi è qui alcuna ragione di discostarsi, secondo cui, nell’ambito di un ricorso avverso una procedura evidenziale, l’affermazione circa l’incongruità dell’offerta di altro concorrente va sostenuta dall’articolazione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della critica, che non possono essere sostituiti dal rinvio ad altro documento, pena la violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. (“Il ricorso deve contenere distintamente: […] d) i motivi specifici su cui si fonda […]”), con conseguente inammissibilità della censura a termini del comma 2 dello stesso articolo, secondo cui “I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2725, che richiama V, 21 febbraio 2020, n. 1322, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275, 12 luglio 2019, n. 4903, V, 20 luglio 2016, n. 3280).
In altre parole, come indefettibilmente imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), del Codice del processo amministrativo, per potere essere valutata nel merito, la censura che assume l’incongruità dell’offerta presentata da un concorrente nell’ambito di una gara pubblica richiede la specificazione delle voci di costo erroneamente calcolate e l’illustrazione delle sottese ragioni, in assolvimento di un onere proprio del soggetto che agisce nel giudizio amministrativo.
E detto onere non può ritenersi assolto, come ritengono le appellanti, mediante il mero richiamo di pregresse valutazioni amministrative, ancorchè formate nell’ambito di altri lotti della stessa procedura evidenziale.
Invero, per costante giurisprudenza, una siffatta tipologia di procedura, pur se disciplinata dalla stessa lex specialis, si compone di tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che, in una gara avente a oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti (Cons. Stato, III, 31 dicembre 2021, n. 8749; 18 maggio 2020, n. 3135; V, 12 febbraio 2020, n. 1070). Si tratta dello stesso principio sulla cui base l’adito Tar ha respinto, con un capo di sentenza rimasto incontestato, l’eccezione della difesa erariale circa la sua incompetenza territoriale.
Sicchè, anche sotto un profilo sostanziale, non può predicarsi né che l’accertata anomalia (da parte della stazione appaltante, ma anche, eventualmente, da parte del giudice amministrativo) di una o più offerte presentate da un concorrente nell’ambito di una procedura suddivisa in lotti possa refluire automaticamente nell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa concorrente in un diverso lotto, né che siffatta evenienza sollevi la parte che contesta la ritualità della partecipazione della concorrente medesima alla gara per detto lotto dalla relativa dimostrazione mediante gli ordinari principi di prova tipici del giudizio amministrativo.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/09/2025 di Roberto Donati

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