Il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente

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Il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto.

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Lo ribadisce Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26/09/2024, n. 1009, che dichiara inammissibile per difetto d’interesse il ricorso:

Rilevato che:

– la parte ricorrente, prima di avere accesso ai verbali di gara, li ha impugnati “al buio”, con ricorso notificato in data 15 novembre 2023, avendo appreso, nella seduta pubblica del 16 ottobre 2023, di essere stata esclusa per difetto di un requisito di minima richiesto dalla lex specialis (capacità del sistema offerto di eseguire “test con attivazione della via estrinseca in presenza dell’inibitore della fibrinolisi”) e affermando che “se confermata, tale valutazione risulterebbe erronea”;

– esperito in corso di causa l’accesso ai verbali di gara, con motivi aggiunti notificati il 21 dicembre 2023, ha impugnato i ridetti verbali delle sedute riservate del 27 aprile 2023, 15 maggio 2023, 4 agosto 2023, 2 ottobre 2023 e della seduta pubblica del 16 ottobre 2023;

– l’esclusione non è stata formalizzata in un provvedimento;

Considerato che, come eccepito dalla parte resistente e dalla controinteressata, in relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto, così confermando il principio per cui il verbale del seggio di gara costituisce pacificamente un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (in termino, ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6.2.2024, n. 99);

Ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente in data 18 aprile 2024 al fine di attendere l’adozione da parte dell’Azienda Ospedaliera del provvedimento di esclusione sì da consentirle la proposizione di motivi aggiunti avverso tale futuro provvedimento in quanto evidenti ragioni di ordine pubblico processuale impongono di non rinviare sine die la controversia finendo con l’attribuire alla pendenza del processo la funzione impropria di rimedio avverso l’inerzia;

Conseguentemente ritenuto di dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza originaria d’interesse in quanto diretti avverso atti di natura endoprocedimentale;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/09/2024 di Roberto Donati

 

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