Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia

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Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia in contestazione il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali” e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

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ANAC si colloca sulla linea di TAR Liguria, Sez. I, 29.8.2024, n. 600 che aveva stabilito come il RUP possa certamente far parte della commissione (ma a condizione che egli sia un dirigente), e Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare n. 4016 del 28 ottobre 2024, n. 4016 che aveva ribadito questa possibilità.

Esplicitando in maniera chiara che “qualora non sia in contestazione il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali” da parte del RUP-Presidente e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione nella scelta del Presidente (di cui all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 93) – aspetti non contestati nell’istanza in esame – si ritiene che anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, il RUP possa ricoprire tale ruolo”.

Stabilendo altresì come non sia ravvisabile una situazione di conflitto di interessi nella mera circostanza che un commissario sia il dirigente di un ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria, in quanto la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.

Questo quanto stabilito dalla Delibera n. 89 del 11 marzo 2025.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/03/2025 di Roberto Donati

 

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