Il giudizio di congruità dell’offerta prima classificata deve essere sorretto sul piano istruttorio!

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Dopo aver rilevato l’assenza, nel provvedimento di aggiudicazione, di qualsivoglia cenno ai giustificativi presentati dall’aggiudicataria, il Tar annulla l’aggiudicazione. Infatti, il giudizio di congruità dell’offerta prima classificata appare viziato sia sul piano istruttorio, non essendovi certezza che i giustificativi siano stati esaminati, sia su un piano motivazionale, mancando persino un rinvio per relationem suscettibile di tradursi in un recepimento, ancorché acritico, delle spiegazioni proposte.

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Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 12/07/2024, n. 872:

A fronte di costi della manodopera dichiarati dalla controinteressata, nella propria offerta economica, in 128.395,80 euro, il costo orario rapportato al monte ore triennale risultante dall’offerta tecnica è pari a 13,58 euro, inferiore al costo orario di 15,34 euro dichiarato da xxxx nei giustificativi del 21 settembre 2023.

Moltiplicando, invece, il costo orario dichiarato nei giustificativi per il monte ore di cui al progetto tecnico, il risultato è (15,34 x 9.453 =) 145.009,02, superiore al costo del lavoro esibito nell’offerta economica (quest’ultimo è parametrato al monte ore annuo minimo previsto dal capitolato, non a quello che si ricava all’offerta tecnica della controinteressata). La differenza, pari a 16.613,22 euro, è oltretutto superiore all’utile (margine contributivo) indicato dall’aggiudicataria in 6.400,79 euro.

Il costo orario dichiarato dall’aggiudicataria medesima è, oltretutto, apprezzabilmente inferiore a quello che si ricava dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro (20,27 euro), senza che lo scostamento possa dirsi giustificato in maniera attendibile.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi l’assenza, nell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, di qualsivoglia cenno ai giustificativi presentati dall’aggiudicataria. Il giudizio di congruità dell’offerta prima classificata, sotteso all’operato della stazione appaltante, appare pertanto viziato sul piano istruttorio, non essendovi certezza che i giustificativi siano stati esaminati, e motivazionale, mancando persino un rinvio per relationem suscettibile di tradursi in un recepimento, ancorché acritico, delle spiegazioni proposte da xxxx.

Nella sostanza, poi, dinanzi alle contestazioni svolte in giudizio dalla ricorrente circa l’assenza di documentazione a sostegno delle affermazioni contenute nei giustificativi, non vi è un minimo principio di prova in ordine all’incidenza del rischio assenze, stimata nell’1% contro il 6,5% delle tabelle ministeriali (il principio di prova avrebbe potuto essere costituito, ad esempio, dall’attestazione di un professionista basata sui dati delle presenze estratti dal sistema gestionale aziendale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640).

Priva di riscontro è rimasta anche l’ulteriore affermazione dell’aggiudicataria relativa all’impiego, per minimizzare il costo delle sostituzioni in caso di malattia, di personale già impiegato in “appalti limitrofi”. A prescindere dalla intrinseca attendibilità di tale impostazione, non è noto infatti se xxxx sia effettivamente titolare di contratti di appalto in aree geografiche prossime a quella di interesse, cui attingere il personale in caso di necessità.

2.3. Le considerazioni esposte conducono all’accoglimento del ricorso ai fini dell’annullamento dell’aggiudicazione e della dichiarazione di inefficacia del contratto, alla quale nessuna circostanza si oppone.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/07/2024 di Roberto Donati

 

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