FOCUS: “White List e Anagrafe Antimafia: l’equivalenza funzionale sancita dal Codice dei Contratti Pubblici”

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4308 del 14 maggio 2024 offre l’occasione per una riflessione sistematica sul rapporto tra white list e Anagrafe antimafia degli esecutori, alla luce del quadro normativo ed in particolare dell’art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
La questione: white list vs anagrafe antimafia
Oggetto del giudizio era, tra l’altro, la presunta non equivalenza tra l’iscrizione alla white list ex art. 1, comma 52, L. 190/2012 e quella all’Anagrafe antimafia istituita dall’art. 30, D.L. 189/2016, destinata agli operatori economici impegnati nella ricostruzione post-sisma. La stazione appaltante aveva richiesto, come requisito di partecipazione, l’iscrizione nella white list, mentre l’aggiudicatario risultava iscritto unicamente all’Anagrafe antimafia. Da ciò la contestazione in merito alla validità dell’aggiudicazione.

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La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato rigetta la censura, ribadendo il principio di equivalenza funzionale tra i due strumenti. Le iscrizioni, seppur previste da fonti diverse e destinate a contesti distinti, sono accomunate dalla stessa funzione sostanziale di prevenzione antimafia e risultano fondate su identiche verifiche liberatorie ai sensi degli artt. 90 ss. del D.lgs. 159/2011.
La pronuncia si segnala per il suo rilievo sistematico: essa qualifica entrambe le iscrizioni come espressione di un’unica logica normativa, inserita nel più ampio sistema delle misure di prevenzione antimafia, e invita a un’interpretazione non atomistica né formalistica, ma teleologica e coordinata.
La normativa di riferimento
In supporto della propria tesi, il Consiglio di Stato richiama il combinato disposto:
- dell’art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016, che subordina l’iscrizione all’Anagrafe antimafia all’esito positivo delle verifiche antimafia, e
- dell’art. 1, comma 52, L. 190/2012, che prevede l’obbligo di iscrizione nelle white list per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.
La norma chiave, però, è il recente art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che espressamente sancisce l’equivalenza delle iscrizioni nella white list e nell’Anagrafe antimafia, ai fini della documentazione antimafia.
A rafforzare il quadro, l’art. 83-bis del d.lgs. 159/2011, introdotto nel 2021, dispone che entrambe le iscrizioni “equivalgono al rilascio dell’informazione antimafia”.
Ad ogni modo, in fase di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, l’iscrizione alla white list vale a tutti gli effetti in sostituzione della c.d. deliberatoria antimafia, ossia della richiesta della comunicazione e dell’informazione antimafia di cui agli artt. 84 ss. del D.lgs. 159/2011. In tal modo, si garantisce un procedimento semplificato e accelerato, in linea con le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa.
L’iscrizione nella white list non è automatica: l’impresa interessata deve presentare apposita istanza alla Prefettura del luogo in cui ha sede legale, allegando:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- le autocertificazioni rese da ciascun soggetto di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 (amministratori, soci, direttori tecnici, ecc.);
- nonché le dichiarazioni dei familiari conviventi, ove richiesto, ai fini delle verifiche estese previste dal Codice antimafia.
Tale disciplina conferma che l’iscrizione in white list comporta identiche verifiche rispetto a quelle effettuate ai fini dell’informativa antimafia, con medesimo valore liberatorio e validità per l’intera durata dell’efficacia del provvedimento.
Profili operativi e implicazioni per le stazioni appaltanti
La pronuncia ha riflessi rilevanti per le stazioni appaltanti, specialmente nelle gare legate a contesti emergenziali o commissariali. In fase di redazione dei bandi, l’indicazione esclusiva di una delle due iscrizioni (ad esempio, la white list) come requisito di partecipazione può risultare discriminatoria o comunque in contrasto con la ratio unitaria del sistema.
Ne consegue che, in sede di verifica dei requisiti, dovrà ritenersi ammissibile anche la documentazione alternativa (ad esempio, iscrizione all’Anagrafe antimafia in luogo della white list), purché basata sulle medesime verifiche e rilasciata dalle autorità competenti.
Conclusioni
La sentenza n. 4308/2024 del Consiglio di Stato rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e razionalizzazione dei controlli antimafia nel settore degli appalti pubblici. Il riconoscimento dell’equivalenza tra iscrizione alla white list e Anagrafe antimafia riflette la necessità di una lettura sistemica e funzionale della normativa, capace di garantire la tutela dell’interesse pubblico senza appesantimenti procedurali inutili.
Le stazioni appaltanti sono dunque chiamate ad adeguare la propria prassi, evitando richieste formali non coerenti con l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, anche alla luce del principio del favor partecipationis.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 26/05/2025

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