FOCUS: “L’aggravamento volontario della procedura negoziata: quali termini si applicano? Parere MIT n. 3437 del 13 maggio 2025”

docum.jpg

Con il parere n. 3437 pubblicato in data 13 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto su un tema di crescente rilievo pratico per le stazioni appaltanti operanti nell’ambito degli affidamenti sotto-soglia comunitaria: la possibilità di aggravare volontariamente una procedura negoziata, pur in assenza di un interesse transfrontaliero certo, optando per una procedura aperta, e i conseguenti riflessi sui termini procedurali applicabili.

Webinar Studio Amica

Non perdere i Webinar di Studio Amica

Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.

Guarda i webinar

Non perdere i Webinar di Studio Amica

Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.

Guarda i webinar
Webinar Studio Amica

La questione

Il quesito sottoposto al MIT prende le mosse dall’art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, in assenza di un interesse transfrontaliero certo.

Tuttavia, nella prassi applicativa, non sono rare le ipotesi in cui la stazione appaltante, pur potendo legittimamente utilizzare una procedura semplificata, scelga di aggravare il procedimento al fine di garantire una più ampia trasparenza o per ragioni connesse alla specificità del mercato.

Da qui la questione: quali termini si applicano in caso di “procedura aperta aggravata” adottata in luogo della negoziata sotto-soglia?

La risposta del MIT: l’effetto conformativo della scelta procedurale

Il MIT chiarisce che, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, la scelta della procedura più garantista deve essere supportata da una valutazione puntuale, fondata su criteri di opportunità connessi al mercato, alla tipologia dell’affidamento e agli interessi pubblici da tutelare.

Tuttavia – ed è questo il punto centrale – la scelta della procedura aperta comporta l’applicazione dell’intero regime normativo ad essa correlato, inclusi i termini di cui all’Allegato I.3 del Codice, riferiti appunto alla procedura aperta.

In particolare:

  • Art. 1, lett. a): termine minimo di 30 giorni per la presentazione delle offerte dalla data di trasmissione del bando;
  • Art. 2, lett. a): termine massimo di 120 giorni per l’aggiudicazione dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non possono, quindi, essere applicati i termini più brevi previsti per la procedura negoziata (15 giorni per la presentazione delle offerte e 60 giorni per l’aggiudicazione, ex art. 1, lett. d) e art. 2, lett. d), Allegato I.3), nemmeno in virtù della natura sotto-soglia dell’appalto o dell’assenza di interesse transfrontaliero.

Rilievi operativi: la coerenza tra procedura e termini

La precisazione fornita dal MIT ha importanti ricadute operative:

  • La scelta della procedura aperta non può essere “a geometria variabile”: non è ammesso mantenere i termini ridotti della negoziata pur utilizzando le forme di pubblicità, partecipazione e valutazione tipiche dell’aperta;
  • Il criterio di coerenza tra modello procedurale e termini procedurali rafforza il principio di legalità formale e sostanziale;
  • Il principio del risultato non legittima scorciatoie o soluzioni ibride, ma anzi impone una disciplina omogenea dell’intero procedimento.

Conclusioni

La risposta del MIT conferma un’impostazione sistematica rigorosa del nuovo Codice dei contratti pubblici: alla procedura segue il suo statuto procedurale, compresi i termini, senza possibilità di modulazioni discrezionali se non nei limiti stabiliti dalla legge.

Una lezione utile per tutte le stazioni appaltanti che, pur animandosi della volontà di garantire maggiore trasparenza, devono sempre misurare le ricadute giuridiche della propria scelta sul piano dei tempi, degli obblighi e della coerenza con i principi codicistici.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/05/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...