FOCUS “Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti operativi”

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La programmazione dell’invio della domanda sulla base delle concrete esigenze

Dal 1° luglio 2025 è pienamente operativo il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, delineato dagli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e recentemente innovato dal decreto legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”).

A seguito delle modifiche introdotte, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di accompagnare gli enti nell’adeguamento al nuovo sistema, offrendo indicazioni puntuali sul funzionamento del procedimento di iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate e sulle ricadute operative.

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Il nuovo sistema di qualificazione: caratteristiche e funzionamento

Il sistema è attivo senza soluzione di continuità, non prevede finestre temporali prestabilite e consente la presentazione delle domande in qualunque momento. Si tratta di una procedura integralmente automatizzata, basata su autodichiarazioni e sui dati già nella disponibilità dell’ANAC, che garantisce l’immediata acquisizione della qualificazione, valida per due anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

La domanda deve essere trasmessa attraverso l’area riservata del portale istituzionale ANAC, a cura del RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante).

Il sistema è concepito come “biennio mobile”: la qualificazione decorre dal giorno di presentazione, consentendo così una gestione flessibile e personalizzata rispetto alle effettive necessità operative delle singole amministrazioni.

In questa prospettiva, la programmazione dell’invio della domanda assume un rilievo strategico: ciascuna stazione appaltante potrà scegliere di presentare l’istanza al momento più opportuno, in relazione ai propri fabbisogni, ottimizzando così la continuità delle attività di progettazione e affidamento.

Effetti della perdita della qualificazione e continuità delle procedure

Un aspetto centrale sui cui ANAC ha offerto importanti chiarimenti riguarda l’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione.

Ai sensi dell’art. 63, comma 12, del Codice, tale circostanza non incide sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno regolarmente proseguire sino alla loro conclusione.

Allo stesso modo, per le procedure sottosoglia resta garantita la possibilità di acquisire il CIG anche in caso di mancanza o perdita della qualificazione.

Per quanto concerne invece le procedure sopra soglia, le amministrazioni non qualificate dovranno avvalersi di stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate.

In assenza di convenzioni, sarà possibile consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate e richiedere a queste ultime lo svolgimento della gara. In caso di indisponibilità, interverrà direttamente l’ANAC, che assegnerà d’ufficio la procedura entro 15 giorni, in base al meccanismo delineato nel Regolamento attuativo.

Le ipotesi di esonero e le eccezioni oggettive

Sono esonerati dall’obbligo di presentare domanda di qualificazione i soggetti già qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4. Tuttavia, anche i soggetti esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del sistema, ai sensi dell’art. 62, comma 17, devono comunque accedere alla piattaforma per attestare, con apposita dichiarazione, la loro posizione, senza che ciò comporti il blocco del rilascio del CIG.

Rilevano poi le eccezioni oggettive, legate a singoli affidamenti, che possono essere dichiarate direttamente nella Piattaforma Contratti Pubblici (PCP). In tali casi, il RUP – sotto la propria responsabilità – attesta che il contratto rientra in fattispecie escluse dall’obbligo di qualificazione, garantendo la prosecuzione delle operazioni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente per:

  • gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee e i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, utilizzando strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate,
  • gli ordini su strumenti di acquisto predisposti da centrali di committenza qualificate o soggetti aggregatori.

Il punteggio per la formazione e il regime transitorio

Ulteriori indicazioni riguardano il criterio della formazione del personale, che contribuisce al punteggio necessario per l’ottenimento o il mantenimento della qualificazione. Si precisa che è rilevante la formazione svolta nel triennio antecedente la domanda e che, a partire dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati solo i corsi erogati da soggetti accreditati presso la SNA. Restano validi i corsi non accreditati SNA se completati entro il 31 dicembre 2024.

Supporti operativi messi a disposizione da ANAC

A conferma dell’approccio collaborativo, ANAC ha messo a disposizione nella sezione dedicata del proprio portale:

  • la versione 8.0 del Manuale utente per la qualificazione delle stazioni appaltanti,
  • due simulatori (per il settore “lavori” e per il settore “servizi e forniture”) che consentono di calcolare il punteggio di qualificazione,
  • il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.

Il Presidente ANAC, Giuseppe Busia, ha recentemente ribadito come il nuovo sistema intenda rafforzare capacità e professionalizzazione, con strumenti flessibili e sempre aggiornati, senza interrompere la continuità operativa degli enti: «Il biennio mobile rappresenta un meccanismo utile a una verifica costante e trasparente della qualificazione, nella logica di una crescita complessiva del sistema, senza compromettere l’operatività degli affidamenti già avviati».

Conclusioni

Il nuovo sistema di qualificazione si propone dunque come un modello dinamico, capace di combinare rigore e flessibilità, garantendo la prosecuzione delle attività già in corso e consentendo alle amministrazioni di pianificare l’istanza secondo le proprie effettive esigenze. Una riforma che punta non solo al controllo, ma soprattutto alla crescita delle competenze e all’efficienza complessiva del sistema dei contratti pubblici.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/07/2025

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