FOCUS: “Illecito professionale e gare pubbliche: esclusione solo previo contraddittorio”

Inquadramento
L’esclusione di un concorrente per illecito professionale non può avvenire in modo automatico.
È questo il principio riaffermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5679, che sottolinea la necessità di un contraddittorio effettivo prima di qualsiasi provvedimento espulsivo.
L’impresa interessata deve essere messa nelle condizioni di spiegare la propria posizione e, soprattutto, di provare di avere adottato adeguate misure di self cleaning.
La vicenda processuale
Il caso trae origine da una gara pubblica finanziata con risorse del PNRR per l’ampliamento e l’adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Il TAR Calabria (sent. n. 1864/2024) aveva confermato l’esclusione di un operatore economico sulla base di pregresse condotte professionali ritenute gravi.
In appello, il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, precisando che il mero riscontro dell’illecito non può, di per sé, legittimare l’estromissione, senza un’adeguata istruttoria.
I punti centrali della decisione
Dalla sentenza emergono alcune coordinate fondamentali:
- Obbligo di trasparenza. Gli operatori devono dichiarare tutte le circostanze rilevanti della propria attività professionale, lasciando alla stazione appaltante la valutazione in ordine all’affidabilità (Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432).
- Discrezionalità amministrativa. Spetta all’amministrazione stabilire se l’illecito sia tale da minare la fiducia nel contraente. Il sindacato del giudice amministrativo si limita al controllo di ragionevolezza e non manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063; Tar Sardegna, Sez. I, 8 marzo 2025, n. 221).
- Esclusione condizionata e non automatica. Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) prevede all’art. 95, comma 1, lett. e), l’illecito professionale come causa di esclusione subordinata a una valutazione caso per caso, non automatica.
- Ruolo del contraddittorio. Prima di disporre l’esclusione, la stazione appaltante è tenuta a consentire all’impresa di interloquire, anche evidenziando eventuali interventi correttivi o risarcitori (artt. 96 e 98 D.lgs. 36/2023).
- Tassatività delle cause di esclusione. Il principio sancito dall’art. 10 D.lgs. 36/2023 impedisce che le stazioni appaltanti introducano meccanismi espulsivi automatici non previsti dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610).
Il quadro normativo
Il nuovo Codice tipizza i gravi illeciti professionali (art. 98) e individua gli strumenti probatori: tra questi, la risoluzione per inadempimento, condanne risarcitorie o reiterate carenze nell’esecuzione contrattuale. Questi elementi, tuttavia, non determinano automaticamente l’esclusione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale motivata.
Un aspetto rilevante riguarda le omissioni dichiarative: esse assumono rilievo solo come elementi integrativi della valutazione di gravità dell’illecito e non come causa autonoma di esclusione (art. 98, comma 5, e art. 96, comma 14, D.lgs. 36/2023).
La giurisprudenza di supporto
La decisione trova riscontro in altre pronunce recenti, tra cui:
- Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610;
- Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 23 giugno 2025, n. 12316;
- Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 marzo 2025, n. 221.
Non risultano orientamenti contrari.
Alcuni arresti giurisprudenziali hanno ulteriormente precisato che:
- i provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali possono essere valutati anche se impugnati (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 12316/2025);
- la dichiarazione non veritiera può integrare illecito professionale se idonea a influenzare l’esito della gara (Tar Toscana, Sez. II, n. 1157/2025);
- già sotto il D.lgs. 50/2016 era escluso l’automatismo espulsivo, principio ribadito con ancora maggiore chiarezza dal nuovo Codice (Cons. Stato, Sez. V, n. 4863/2025).
Considerazioni finali
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che privilegia la massima partecipazione alle procedure di gara e, al tempo stesso, garantisce l’affidabilità dei contraenti pubblici.
Per le stazioni appaltanti ne discendono obblighi operativi precisi:
- motivare puntualmente ogni provvedimento di esclusione;
- instaurare sempre il contraddittorio con l’operatore economico;
- valutare concretamente eventuali misure di self cleaning;
- evitare di introdurre clausole espulsive non previste dalla legge.
Il messaggio è chiaro: la funzione delle norme sull’illecito professionale non è punire automaticamente comportamenti passati, ma permettere all’amministrazione di esercitare un giudizio ragionato sull’affidabilità futura del contraente.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 01/09/2025

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