FOCUS: Il RUP può presiedere la Commissione giudicatrice anche negli appalti sopra soglia. L’ANAC conferma l’orientamento estensivo e chiarisce l’ambito del conflitto di interessi nei commissari di gara”

Con la Delibera dell’11 marzo 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su due delicate questioni sollevate in relazione alla composizione della Commissione giudicatrice di una procedura di affidamento sopra soglia, fornendo chiarimenti di rilievo pratico per le stazioni appaltanti nell’applicazione del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
La società istante ha contestato, da un lato, la nomina del RUP a Presidente della Commissione giudicatrice e, dall’altro, la presunta situazione di conflitto di interessi in capo a un commissario, dirigente dell’ufficio comunale preposto alla gestione del servizio oggetto dell’appalto.

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Il RUP può essere Presidente anche nelle gare sopra soglia
Il primo aspetto affrontato da ANAC concerne la possibilità, per il RUP, di presiedere la Commissione giudicatrice in un appalto sopra soglia. Il nuovo Codice, all’art. 93, comma 3, stabilisce che la Commissione è composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, prevedendo altresì che il RUP può farne parte. Tuttavia, la disposizione non menziona espressamente la possibilità che il RUP possa anche presiedere l’organo collegiale.
Secondo l’interpretazione sistematica fornita dall’Autorità, tale omissione non implica un limite implicito: l’assenza di un’espressa incompatibilità normativa deve essere letta alla luce della ratio semplificativa del nuovo Codice. In particolare, la Relazione illustrativa al Codice precisa che l’intento del legislatore è stato quello di superare rigidità formali, affidando maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti nella scelta dei commissari, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.
In tale prospettiva, l’Autorità osserva che la preclusione al RUP di presiedere la Commissione non trova fondamento né nella lettera né nello spirito della norma, e la sua introduzione equivarrebbe a creare una causa di incompatibilità non prevista dal legislatore, in contrasto con le esigenze di semplificazione e valorizzazione dell’autonomia amministrativa.
L’orientamento trova conferma anche nel parere del MIT n. 241 del 18 luglio 2024 e, ancor più significativamente, nell’ordinanza cautelare n. 4016 del 28 ottobre 2024 del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 93, comma 3, non esclude affatto che il RUP possa presiedere la Commissione anche nelle gare sopra soglia, in assenza di previsioni normative contrarie.
Conflitto di interessi: no a presunzioni generalizzate
Il secondo profilo oggetto di valutazione riguarda l’asserita situazione di conflitto di interessi in capo a un componente della Commissione, dirigente del Settore gestione rifiuti del Comune, che aveva rapporti istituzionali con la società risultata aggiudicataria.
ANAC ha ribadito un principio fondamentale: il conflitto di interessi deve essere concreto e dimostrabile, non potendosi fondare su mere conoscenze professionali o rapporti di servizio fisiologici nella gestione dei contratti pubblici. La generica interazione tra un commissario e un operatore economico, dovuta all’incarico istituzionale del primo, non rientra tra le ipotesi di conflitto delineate dall’art. 93, comma 5, lett. c), del Codice, né dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
L’Autorità, richiamando la propria giurisprudenza (Delibere nn. 282/2023 e 25/2020) e la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 30/2025, sottolinea che il conflitto di interessi si configura solo quando sussistano interessi privati in concreto confliggenti con quelli pubblici, o rapporti personali o professionali caratterizzati da frequentazione abituale o intensità tale da minare l’imparzialità del soggetto.
Nel caso esaminato, l’assenza di elementi specifici e la genericità delle deduzioni dell’istante hanno portato a escludere la sussistenza di un conflitto rilevante.
Considerazioni conclusive
La Delibera ANAC dell’11 marzo 2025 offre spunti interpretativi di grande rilievo per gli operatori del settore, in particolare per i Responsabili Unici di Progetto e le stazioni appaltanti. L’Autorità, in coerenza con il nuovo impianto normativo, valorizza la flessibilità organizzativa e il principio di responsabilizzazione, rifiutando approcci formalistici e ribadendo la necessità che l’applicazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi sia ancorata a elementi oggettivi e dimostrabili.
La conferma della legittimità della nomina del RUP a Presidente della Commissione anche nelle procedure sopra soglia, e l’esclusione di automatismi nella valutazione del conflitto di interessi, rappresentano tasselli importanti nella costruzione di una disciplina degli appalti più snella, chiara e funzionale alla buona amministrazione.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 07/04/2025

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