FOCUS: “Il principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia: il gestore uscente non ha titolo a contestare il nuovo affidamento”

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Il caso e la rilevanza della decisione

Con la sentenza n. 10136 del 27 maggio 2025, il TAR Lazio ha fornito un’ulteriore, significativa interpretazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal gestore uscente avverso un nuovo affidamento diretto, ritenendo insussistente l’interesse legittimo a ricorrere in capo all’operatore economico escluso ope legis dal successivo affidamento.

Il caso riguardava una procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, preceduta da un avviso pubblico per manifestazioni di interesse e seguita da inviti a presentare offerta economica.

Il valore dell’appalto, inferiore a 140.000 euro, consentiva il ricorso all’affidamento diretto procedimentalizzato.

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Il principio di rotazione e il nuovo Codice dei contratti pubblici


L’art. 49 del d.lgs. 36/2023 ribadisce il valore cogente del principio di rotazione negli affidamenti diretti, introducendo una struttura normativa più articolata rispetto alla previgente disciplina.

Il principio si applica a tutela della concorrenza e per evitare fenomeni di consolidamento artificioso delle posizioni di mercato, impedendo la partecipazione dell’operatore uscente, salvo motivazione rafforzata.

Tale motivazione, prevista al comma 4 dell’art. 49, deve fondarsi su:

  • accertata qualità dell’esecuzione pregressa,
  • specifica esigenza di continuità del servizio,
  • assenza di alternative rilevanti sul mercato.

L’inammissibilità del ricorso: il venir meno dell’interesse legittimo

Il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, evidenziando che il principio di rotazione preclude in radice la possibilità di riaffidamento al gestore uscente, a meno che la stazione appaltante non abbia adeguatamente motivato in deroga.

Nel caso in esame:

  • non è stata condotta un’istruttoria sul mercato che dimostrasse l’assenza di alternative;
  • non è stata valorizzata l’esecuzione pregressa;
  • l’affidamento non è stato sorretto da alcuna motivazione eccezionale.

La partecipazione alla fase istruttoria non determina il superamento della preclusione, perché il meccanismo restava comunque un affidamento diretto.

Né il coinvolgimento procedimentale attribuisce all’operatore uscente una posizione giuridica differente, idonea a fondare un interesse legittimo alla riedizione del rapporto contrattuale.

La procedimentalizzazione non trasforma la natura della procedura

Il TAR ha ribadito un principio già affermato in giurisprudenza: la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto (con avvisi pubblici, indagini esplorative, comparazione tra offerte) non lo trasforma in procedura negoziata o aperta.

Si tratta di strumenti a garanzia della trasparenza, ma che non fanno venir meno la natura unilaterale e discrezionale dell’affidamento diretto.

Conseguentemente, il rispetto del principio di rotazione non può essere eluso con una consultazione pluralistica, se questa non si traduce in una procedura selettiva vera e propria.

Considerazioni conclusive: rotazione come vincolo sostanziale

La decisione del TAR Lazio cristallizza un orientamento che rafforza l'efficacia giuridica del principio di rotazione, confermandone la portata imperativa anche nel nuovo Codice.

Non si tratta, quindi, di un mero criterio discrezionale, ma di un vincolo che condiziona ex ante l’individuazione del nuovo contraente.

In assenza di una motivazione rafforzata ai sensi dell’art. 49, comma 4, il gestore uscente non può essere destinatario del nuovo affidamento e non può impugnare gli atti di gara, poiché difetta dell'interesse legittimo a ricorrere.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/06/2025

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