FOCUS: “Commissione giudicatrice, interesse a ricorrere e requisiti di competenza: il Consiglio di Stato fa chiarezza sull’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici”

Premessa
Con la sentenza n. 4196 del 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato (Sez. V) interviene su questioni centrali in materia di procedure di gara, chiarendo che la nomina della commissione giudicatrice può essere impugnata solo all’esito del procedimento, quando si rende attuale la lesione giuridica dell’interessato.
Viene ribadito il principio di ragionevole omogeneità delle competenze richieste ai commissari ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, respingendo interpretazioni eccessivamente formalistiche.

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L’impugnabilità differita della nomina della commissione
Con la sentenza n. 4196/2025, il Consiglio di Stato riafferma che la nomina della commissione giudicatrice può essere contestata solo all’esito del procedimento di gara, ossia nel momento in cui viene approvato il verbale delle operazioni di gara e si consolida la lesione della sfera giuridica dell’operatore.
In tal senso, si tratta di un atto endoprocedimentale, non lesivo in sé, e quindi non autonomamente impugnabile, come chiarito anche da Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 193 e Sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9675.
Il Consiglio di Stato conferma che solo in via eccezionale possono essere oggetto di impugnazione anticipata quegli atti che siano vincolati o che determinino un arresto procedimentale.
La competenza dei commissari e l’interpretazione dell’art. 93 del Codice
Il punto centrale della decisione è l’interpretazione dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla nozione di “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Il Consiglio di Stato respinge una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica, ritenendo sufficiente che i commissari siano competenti in materie omogenee, anche se non identiche, rispetto all’oggetto della gara.
In particolare:
- la pedagogia e la didattica rientrano nelle discipline omogenee rispetto all’educazione della prima infanzia;
- non è richiesta una specializzazione esclusiva nel micro-settore oggetto dell’appalto;
- l’esperienza può derivare anche da incarichi precedenti e ruoli amministrativi inerenti ai servizi educativi.
È dunque legittima la nomina di commissari con esperienza nella didattica generale o nella gestione dei servizi educativi, pur in assenza di un titolo accademico specifico sulla fascia 0-6 anni.
Il contenuto del disciplinare non può vincolare l’interpretazione dell’art. 93, che è norma sovraordinata e generale.
Il Consiglio ribadisce che:
- non è necessaria una competenza specialistica esclusiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 7595/2019),
- l’esperienza può risultare anche da incarichi e attività pregresse (Sez. III, n. 8700/2019),
- la competenza può essere ripartita tra i membri, con almeno due su tre esperti nel settore e un terzo con formazione più generale.
Conclusioni
La sentenza fornisce una lettura sistematica delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, rafforzando un’interpretazione flessibile e teleologica dell’art. 93, volta a evitare irrigidimenti che ostacolino l’efficacia dell’azione amministrativa.
A cura della Redazione TuttoGarePA del 03/06/2025

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