FOCUS: “Il contributo ANAC tra condizione estrinseca e principio del risultato: l'Adunanza Plenaria n. 6/2025 detta la linea”

Con la sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di pagamento del contributo ANAC quale condizione di ammissibilità dell'offerta nelle procedure di gara.
Il principio affermato consente il pagamento tardivo del contributo, purché effettuato prima della valutazione dell'offerta, tramite attivazione del soccorso istruttorio.
Ne deriva una significativa ricaduta sulla redazione della lex specialis e sull'applicazione dei principi del Codice dei contratti pubblici.

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Il caso concreto: tra pagamento omesso e soccorso istruttorio
La vicenda trae origine da una gara telematica indetta dall'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per l'affidamento di protesi e dispositivi medici.
L'art. 12 del disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, il pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, con possibilità di sanatoria solo in caso di omessa produzione della ricevuta.
La società AB Medica ha presentato offerta senza aver effettuato tale versamento entro il termine.
L'esclusione è stata impugnata con successo dinanzi al TAR Lazio, che ha ritenuto l'obbligo sanabile tramite soccorso istruttorio.
L'appello dell'ANAC ha condotto alla rimessione all'Adunanza Plenaria, investita del quesito sulla natura e tempistica dell'adempimento contributivo.
Il nodo interpretativo: condizione vs. requisito
La questione centrale ha riguardato la natura dell'obbligo di versamento: è una condizione "estrinseca" o un requisito "intrinseco"? In altri termini, la sua assenza può essere sanata oppure determina l'esclusione automatica?
L'Adunanza Plenaria ha valorizzato la distinzione tra obblighi collegati alla selezione qualitativa dell'operatore (requisiti) e obblighi funzionali a finalità ulteriori (condizioni estrinseche). Il contributo ANAC non attiene alla capacità tecnica o economica del concorrente, ma è funzionale al finanziamento dell'Autorità.
Il principio affermato: niente esame senza pagamento, ma possibile soccorso
Il principio di diritto espresso è chiaro:
«Fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’ANAC, vi è divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile».
Pertanto, è legittimo il pagamento tardivo del contributo, purché intervenga prima della valutazione dell'offerta.
Ne consegue l'illegittimità delle clausole della lex specialis che escludano ogni possibilità di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
Soccorso istruttorio e termini: una finestra procedurale nuova
Viene confermata l'applicabilità del soccorso istruttorio anche in assenza del pagamento, a condizione che questo venga sanato prima dell'inizio della fase valutativa.
La stazione appaltante, rilevata la mancanza della prova del pagamento, è tenuta a concedere un termine per l'adempimento.
Implicazioni sistematiche e principi euro unitari
La sentenza valorizza i principi di proporzionalità e di risultato: l'automatismo espulsivo si pone in contrasto con la logica di massima partecipazione e con l'obiettivo del buon esito dell'affidamento. Sanzionare l'omesso pagamento di piccoli importi (come quello ANAC) con l'esclusione automatica è sproporzionato rispetto agli interessi pubblici tutelati.
Conclusioni operative
Le stazioni appaltanti devono aggiornare le previsioni della lex specialis, evitando clausole che impongano l'esclusione automatica per il mancato versamento entro i termini, in quanto contrastanti con l'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 così come interpretato dalla Plenaria.
L'ANAC è chiamata a rivedere i propri bandi tipo e a favorire meccanismi automatizzati di verifica dei pagamenti.
La sentenza segna un punto fermo nell'equilibrio tra legalità formale e ragionevolezza procedurale, rafforzando il ruolo del soccorso istruttorio come strumento di tutela dell'interesse sostanziale al miglior affidamento possibile.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 12/06/2025

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