Focus: “Errore materiale nell’offerta economica e potere di rettifica della stazione appaltante: il TAR Sicilia ribadisce i limiti e le condizioni di emendabilità”

Il TAR Sicilia – Catania, con la sentenza n. 803/2025, ha chiarito che l’errore materiale contenuto nell’offerta economica, anche se riferito agli elementi essenziali come i costi della manodopera, può essere rettificato d’ufficio dalla stazione appaltante, purché risulti immediatamente riconoscibile dal contesto dell’atto e non richieda indagini complesse.
La decisione riafferma i limiti e le condizioni per l’emendabilità dell’errore e sottolinea il dovere dell’Amministrazione di attivare, ove necessario, il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per evitare esclusioni sproporzionate e garantire il rispetto del principio di par condicio.
Con la sentenza n. 803 del 2025, il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha affrontato una rilevante questione in materia di errori materiali nelle offerte economiche presentate in gara, chiarendo i presupposti in presenza dei quali l’amministrazione può procedere alla rettifica d’ufficio, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio né di escludere l’operatore.

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Il caso
Nell’ambito di una procedura aperta, indetta nell’agosto 2024, per l’affidamento dell’adeguamento di un impianto di depurazione consortile con il criterio del minor prezzo e secondo l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione di un concorrente per incongruità del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
In particolare, l’importo riportato nella busta economica risultava pari a “€ 25,575”, valore giudicato incoerente rispetto al complessivo importo dell’appalto e, secondo l’Amministrazione, non conforme alle previsioni della lex specialis, la quale imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.
La società esclusa ha impugnato il provvedimento, deducendo la natura meramente materiale dell’errore, riconducibile all’uso della virgola come separatore decimale, in luogo del punto.
L’importo effettivamente inteso era, secondo la ricorrente, pari a € 25.575,00, in coerenza con gli altri elementi dell’offerta (in particolare, la percentuale di ribasso indicata pari al 18,81%).
La valutazione del TAR: errore materiale emendabile e obbligo di verifica preliminare
Il TAR siciliano ha accolto il ricorso, affermando che l’errore commesso dal concorrente è da qualificarsi come errore materiale evidente, emendabile anche d’ufficio dalla stazione appaltante.
In particolare, i giudici hanno richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’errore materiale che incide sugli elementi dell’offerta può essere rettificato nei limiti in cui risulti immediatamente percepibile (“ictu oculi”) dal contesto stesso dell’atto, senza richiedere complesse indagini ricostruttive e a condizione che la volontà negoziale dell’operatore sia chiaramente riconoscibile.
Nel caso di specie, la cifra “€ 25,575” risultava:
- manifestamente irrealistica in relazione all’importo complessivo dell’appalto;
- incongruente rispetto alla percentuale di ribasso indicata;
- incompatibile con i vincoli normativi in materia di congruità dei costi della manodopera ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023.
Tali elementi, ad avviso del Collegio, rendevano evidente la natura meramente refusiva dell’indicazione, suscettibile di correzione automatica, ad esempio, mediante la semplice sostituzione della virgola con il punto decimale.
Soccorso istruttorio e principio di parità di trattamento
Il TAR ha inoltre osservato che, anche qualora non si fosse ritenuta possibile una rettifica d’ufficio, la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso procedimentale, ai sensi dell’art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione legittima l’Amministrazione a richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta – purché finalizzati alla corretta comprensione della volontà dell’operatore economico – senza che ciò comporti modifiche sostanziali all’offerta, né violazioni della par condicio.
Nel caso esaminato, i chiarimenti avrebbero consentito di riconciliare la volontà effettiva del concorrente con la sua manifestazione formale, evitando un’esclusione fondata su una mera apparenza, in violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione, con possibilità per la ricorrente di accedere alla tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente.
La sentenza n. 803/2025 conferma e ribadisce che l’errore materiale evidente, purché riconoscibile e prontamente correggibile, non può giustificare l’estromissione automatica del concorrente, ma impone alla stazione appaltante una verifica diligente, ispirata ai principi di correttezza, trasparenza e parità delle condizioni di gara.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 24/03/2025

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