FOCUS: “Concessioni di servizi pubblici sotto soglia: nessuno spazio per l’affidamento diretto, nemmeno temporaneo o urgente”

1. Premessa: un chiarimento necessario in materia di concessioni sottosoglia
La sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, n. 1165 del 7 giugno 2025, interviene su un tema di estrema attualità e frequente nelle prassi delle amministrazioni locali: la possibilità di procedere ad affidamento diretto, anche solo temporaneo e per motivi d’urgenza, nell’ambito delle concessioni di servizi pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

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Il Collegio siciliano fornisce un’interpretazione rigorosa dell’articolato sistema del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo all’art. 187, chiarendo in modo netto che, diversamente da quanto previsto per gli appalti di servizi sotto soglia (art. 50), nel settore delle concessioni non è mai consentito l’affidamento diretto, nemmeno in presenza di ragioni urgenti o di continuità del servizio.
2. La vicenda: affidamento diretto di una casa di riposo
Il caso trae origine dalla delibera n. 8 del 27 marzo 2025 con cui l’IPAB “Opera Pia Istituto Boccone del Povero” aveva affidato direttamente, per un massimo di nove mesi, la gestione della casa di riposo, nelle more della definizione di una procedura negoziata sotto soglia avviata lo stesso giorno con delibera n. 7. Due operatori economici, tra cui il gestore uscente, hanno impugnato il provvedimento deducendo l’illegittimità dell’affidamento diretto, la violazione del principio di rotazione e l’assenza dei presupposti per derogare alla necessaria evidenza pubblica.
Il TAR ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Executive, annullando l’affidamento diretto e dichiarando inefficace il contratto stipulato, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gestore uscente per violazione del principio di rotazione.
3. La qualificazione giuridica del rapporto: concessione e non appalto
Cuore della decisione è stata la qualificazione del contratto oggetto di affidamento. Il TAR, in linea con la direttiva 2014/23/UE e con l’art. 177 del Codice, ha evidenziato che:
- l’affidatario percepisce le rette direttamente dagli utenti e si assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio;
- la convenzione prevede la corresponsione di un canone all’ente concedente.
Questi elementi, combinati, qualificano il rapporto come concessione di servizi pubblici, con conseguente applicazione dell’art. 187 D.lgs. 36/2023, e non come appalto di servizi (che avrebbe potuto eventualmente rientrare nella disciplina dell’art. 50).
4. L’ inammissibilità dell’affidamento diretto anche sottosoglia
Il TAR ha dunque ribadito che:
- l’art. 187 del Codice stabilisce, per le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, la necessità di svolgere almeno una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati, ovvero, in alternativa, una procedura aperta o ristretta;
- non vi è alcuna disposizione analoga all’art. 50 per le concessioni che consenta un affidamento diretto sottosoglia;
- il principio di rotazione trova applicazione piena anche per le concessioni, così da evitare rendite di posizione del gestore uscente e garantire un effettivo ricambio concorrenziale.
Ne consegue che un affidamento diretto di una concessione di servizi, ancorché limitato nel tempo e motivato da urgenza, risulta radicalmente in contrasto con il dettato normativo, con violazione dei principi di trasparenza, par condicio e concorrenza.
5. La dichiarazione di inefficacia del contratto
Il TAR ha disposto non solo l’annullamento del provvedimento impugnato ma anche la dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato, ai sensi dell’art. 121 c.p.a., in considerazione anche della sospensione dell’esecuzione già pronunciata in sede cautelare. Si tratta di una conferma della tendenza giurisprudenziale a tutelare in modo stringente il corretto svolgimento delle procedure competitive, rimarcando la natura vincolante delle regole poste dal Codice, anche per affidamenti di importo non elevato.
6. Il ruolo del principio di rotazione
Quanto al ricorso del gestore uscente, il TAR lo ha dichiarato inammissibile rilevando la violazione del principio di rotazione. Tale principio, previsto espressamente per le concessioni sotto soglia dall’art. 187, costituisce presidio essenziale per scongiurare posizioni di privilegio del gestore uscente e per garantire un effettivo confronto concorrenziale.
7. Rilievi sistematici: consolidamento di un orientamento
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che sta consolidando:
- la separazione rigorosa tra la disciplina degli appalti e quella delle concessioni, riconosciuta da numerosi TAR (Catania n. 3956/2024; Parma n. 155/2024; Lazio n. 6043/2025);
- il primato del principio di legalità e della tutela della concorrenza, che non ammettono scorciatoie neppure per esigenze di continuità o temporaneità del servizio;
- la valenza cogente del principio di rotazione quale strumento per evitare stabilizzazioni di fatto dei rapporti.
8. Conclusioni operative
La decisione del TAR Sicilia conferma in modo inequivoco che, nell’ambito delle concessioni di servizi pubblici, anche sotto soglia, non è mai consentito procedere con affidamenti diretti, nemmeno temporanei o motivati da urgenza, e che le amministrazioni devono rispettare almeno una procedura semi competitiva, a tutela del mercato e della trasparenza.
La sentenza costituisce un monito per le stazioni appaltanti, chiamate a programmare per tempo le procedure di affidamento e a non utilizzare l’urgenza come strumento improprio per derogare alle regole dell’evidenza pubblica, pena l’annullamento degli atti e la caducazione dei contratti stipulati.
A cura della Redazione di TuttoGare PA, 14/07/2025

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