FOCUS: “Accesso civico generalizzato e tutela dei segreti tecnici: il Consiglio di Stato conferma la prevalenza della riservatezza aziendale”

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Con la sentenza n. 7201 del 4 settembre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sull’accesso civico generalizzato agli atti di gara e, in particolare, sull’ostensione delle offerte tecniche contenenti segreti tecnici o commerciali.

I fatti di causa

L’appellante aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo il contratto di appalto per la gestione di un centro di permanenza per il rimpatrio, i relativi allegati e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

La società controinteressata si era opposta all’ostensione dell’offerta tecnica, motivando che:

  • il documento conteneva dati e informazioni tecniche e commerciali riservati, frutto del proprio know-how e dell’esperienza nella gestione di strutture analoghe;
  • la richiesta non era giustificata da esigenze difensive in giudizio;
  • l’accesso civico generalizzato è comunque soggetto ai limiti posti dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

La Prefettura, con nota del 5 settembre 2024, aveva quindi trasmesso il contratto e il rinnovo, escludendo però l’offerta tecnica, richiamando l’art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, che consente di negare l’ostensione delle informazioni qualificate come segreti tecnici o commerciali sulla base di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.

Il TAR, in primo grado, aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego per la necessità di tutelare la riservatezza industriale e commerciale.

 
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La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, ribadendo alcuni punti chiave:

  • Tipologia di accesso: si tratta di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), qualificato dall’Adunanza Plenaria n. 10/2022 come “terza generazione” del diritto di accesso.
  • Interessi-limite: anche l’accesso civico è soggetto ai limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, tra cui la tutela degli interessi economici e commerciali, dei segreti industriali e della proprietà intellettuale.
  • Discrezionalità amministrativa: il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza è rimesso ad una valutazione “ad alto tasso di discrezionalità” da parte della stazione appaltante, senza che sia richiesto un obbligo di motivazione rafforzata.
  • Codice dei contratti: l’art. 35 del d.lgs. 36/2023 ha codificato l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
  • Giurisprudenza UE: la Corte di Giustizia UE (ord. 10 giugno 2025, C-686/24) ha escluso un diritto automatico di accesso agli atti di gara anche per i concorrenti che ne abbiano bisogno a fini difensivi, imponendo un bilanciamento caso per caso. Ciò vale a maggior ragione per soggetti terzi estranei alla procedura, che non possono beneficiare di un accesso più ampio rispetto ai partecipanti.

Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto corretta la decisione della Prefettura di non ostendere l’offerta tecnica, a fronte di un’opposizione specifica e circostanziata della società aggiudicataria, fondata sulla riservatezza del proprio know-how aziendale.

Principi affermati

La sentenza consolida alcuni punti fondamentali per le stazioni appaltanti:

  • l’accesso civico generalizzato agli atti di gara non è assoluto, ma incontra i limiti della riservatezza industriale e commerciale;
  • la dichiarazione motivata dell’operatore economico, che qualifica un documento come segreto tecnico o commerciale, è sufficiente a giustificare il diniego di ostensione;
  • non è richiesto all’amministrazione un onere istruttorio aggravato né una motivazione rafforzata, essendo il diniego l’esito naturale del bilanciamento previsto dalla legge;
  • l’ostensione delle offerte tecniche resta eccezionale e subordinata alla dimostrazione di un interesse qualificato e prevalente, non potendo essere riconosciuto un diritto di conoscenza illimitato.

Implicazioni operative

Per le stazioni appaltanti, la decisione fornisce un chiaro criterio di gestione delle istanze di accesso civico:

  • verificare la presenza di un’opposizione dell’offerente, motivata e documentata;
  • valutare il bilanciamento degli interessi senza necessità di complesse istruttorie;
  • negare l’ostensione nei casi in cui l’offerta tecnica contenga elementi di know-how suscettibili di compromettere la concorrenza o gli interessi economici dell’operatore.

In sintesi, la tutela del know-how e dei segreti commerciali prevale sull’interesse conoscitivo del soggetto terzo, evitando che l’accesso civico diventi uno strumento di concorrenza sleale o emulazione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 30/09/2025


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