Equo compenso: la normativa attuale permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori”

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Nell’attesa delle modifiche previste nel correttivo, il Tar Lazio accoglie il ricorso facendo riferimento alla decisione del Tar Calabria n. 483/2024 (Equo compenso da valutare in fase di verifica di congruità dell’offerta. Un altro sì. – Giurisprudenzappalti), evidenziando come la normativa attuale permetta di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. III Quater, 14/11/2024, n. 20274:

Il TAR Reggio Calabria, che a sua volta si è pronunciato a favore dell’indirizzo espresso dal TAR Salerno, ha rimarcato, in particolare, come l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sia la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.

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La sentenza citata ha poi rimarcato “come l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta quale sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dell’opposta tesi.

Ed infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità ‘strutturali’ del concorrente, dall’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.

Posti questi principi, è da rilevare che l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.

Infatti, l’offerta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle c.d. voci accessorie e non sul compenso, mentre, la Stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse l’equo compenso.

Infine, è da rilevare che questo ribasso è stato presentato anche da altri concorrenti e che la stessa aggiudicataria ha presentato un ribasso del 99 %.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/11/2024 di Roberto Donati

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