Elementi specifici ex art. 110: è inesigibile che una stazione appaltante possa prevedere ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un’offerta prima ancora di esaminarla

Come noto, l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.”
L’ultimo periodo costituisce una innovazione del d.lgs. 36/2023 rispetto al suo predecessore.

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L’offerente escluso per anomalia lamenta l’illegittimità dell’attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia, sostenendo l’Amministrazione avrebbe avviato tale verifica in assenza dei presupposti normativi e sulla base di elementi non previamente individuati nella lex specialis.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 23 giugno 2025, n. 259 respinge il ricorso.
Secondo il Collegio “l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente si fonda su una lettura eccessivamente formalistica della norma, che non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della disposizione.
L’obbligo di indicare nel bando gli “elementi specifici” per la valutazione dell’anomalia – superando il regime delle soglie – ha la finalità di assicurare la trasparenza e prevedibilità del procedimento nei casi in cui la verifica sia imposta, automatica o vincolata, ma non esclude affatto che l’Amministrazione, al di fuori di tali ipotesi, possa attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta.
Tale potere è tanto più necessario ove si consideri che l’obiettivo primario della verifica di anomalia è la tutela dell’interesse pubblico alla serietà e affidabilità dell’offerta contrattuale, oltre che espressione del principio di buon andamento: s’impone allora un margine di flessibilità all’Amministrazione nella valutazione concreta delle offerte ricevute al di là degli “elementi specifici” predeterminati, pena un ingiustificato sacrificio dell’interesse pubblico in nome di un autovincolo dell’Amministrazione alla mera lettera della lex specialis non giustificato da un contrapposto interesse di pari rango.
È d’altra parte inesigibile da una stazione appaltante prevedere nel bando ed ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un’offerta prima ancora di esaminarla nel concreto.
Sotto questo profilo allora non può che trovare conferma l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sotto la vigenza del previgente Codice, secondo cui l’attivazione della verifica di anomalia, quando non imposta, è possibile e costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti dell’evidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Non sussistono infatti ragioni o sufficienti elementi normativi per ritenere che il nuovo Codice abbia inteso eliminare tale facoltà.
Pertanto, deve escludersi che la stazione appaltante abbia operato in carenza di potere o in violazione di un divieto legale recato dall’art. 110 cit., avendo invece legittimamente esercitato la facoltà – riconosciutale anche dalla normativa vigente – di approfondire la congruità dell’offerta in presenza di concreti segnali di anomalia, anche se non previamente codificati nel bando.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/06/2025 di Elvis Cavalleri

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