Difetto di istruttoria rispetto alla rappresentatività del CCNL: bando annullato

Un’associazione di categoria lamenta che la Stazione appaltante avrebbe erroneamente individuato come applicabile alla commessa il contratto collettivo nazionale Guardie ai fuochi anziché il ccnl Sorveglianza antincendio nonostante quest’ultimo: 1) sia più strettamente aderente al settore ospedaliero; 2) sia stato sottoscritto da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento rispetto a quelle firmatarie del ccnl Guardie ai fuochi.

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T.A.R. Toscana, III, 05 maggio 2025, n. 813, investito della questione, principia con una precisazione in ordine alla interpretazione dell’art. 11 del D.Lgs 36/2023.
Secondo il Collegio “Non v’è dubbio che la ratio divisata dal legislatore sia quella di assicurare alle maestranze occupate nella esecuzione delle commesse pubbliche un trattamento economico proporzionato e sufficiente in attuazione dell’art. 36 Cost. ma per raggiungere tale scopo la menzionata disposizione non intesta ad ogni stazione appaltante il potere di scegliere quali fra i diversi contratti collettivi astrattamente applicabili garantiscano un trattamento economico e normativo di maggior favore.
La norma prevede invece che l’amministrazione debba individuare il ccnl da applicare in considerazione della sua inerenza all’attività oggetto dell’appalto e della natura delle associazioni di categoria firmatarie che devono essere quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E’ solo il contratto individuato attraverso i menzionati criteri ad assurgere a standard inderogabile delle tutele spettanti ai lavoratori impiegati nella commessa.
A tal fine le stazioni appaltanti, soprattutto nei casi in cui (come accade nella specie) nel settore oggetto dell’appalto si riscontri la applicazione di una pluralità di contratti collettivi, devono effettuare una istruttoria preliminare diretta ad accertare la loro connessione alla attività da svolgere e, in presenza di più ccnl riferibili alla medesima attività, la natura comparativamente più rappresentativa delle associazioni di categoria firmatarie in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa”.
Calando nel concreto dette coordinate, secondo il Collegio non risulta che la stazione appaltante “abbia dato corso ad una specifica istruttoria ai fini di individuare il ccnl applicabile al servizio messo in gara, con la conseguenza che la scelta del ccnl Guardie ai fuochi in luogo di quello Sorveglianza antincendio non appare in alcun modo motivata e giustificata.
Il rilievo non ha peraltro carattere solo formale posto che alla luce degli atti prodotti in giudizio dalle parti non appare affatto scontato che l’applicazione dei parametri dall’art. 11 del codice dei contratti porti necessariamente alla individuazione del ccnl Guardie ai fuochi.
I dubbi al riguardo non attengono alla più stretta inerenza del ccnl Sorveglianza antincendio alla attività oggetto dell’appalto in quanto nel testo dell’accordo le parti avrebbero dichiarato che il suo campo di applicazione si estende anche alla prevenzione in ambito ospedaliero.
Al riguardo occorre osservare che l’attinenza del ccnl con l’oggetto dell’appalto deve risultare non tanto dalle dichiarazioni delle parti contraenti ma da elementi obiettivi come la appartenenza a settori merceologici normativamente classificati in base a certi codici (come ad esempio il codice Ateco) o alla dimostrata correlazione fra il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo e lo svolgimento di una certa attività.
Il fatto che le prestazioni di sorveglianza antincendio vengano o meno svolte in ambito ospedaliero piuttosto che in altri luoghi aperti al pubblico (così come prevede il contratto Guardie ai fuochi) non rileva ai fini della classificazione della attività in base ad una tassonomia ufficiale e nemmeno è correlabile allo specifico trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo.
Si tratta, quindi, di una circostanza di mero fatto che attiene al luogo di svolgimento della prestazione e non rileva quindi, di per sé, al fine della valutazione in ordine alla più stretta attinenza del ccnl alla attività oggetto dell’appalto.
Essedo il ccnl Sorveglianza antincendio e quello Guardie ai fuochi entrambi attinenti alla attività da svolgere in esecuzione del contratto la scelta del ccnl applicabile dipende quindi dalla maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni di categoria firmatarie.
Si tratta di un parametro che deve essere riferito non in generale alla rappresentatività nell’ambito del mercato del lavoro nazionale ma in relazione ad uno specifico settore merceologico (T.A.R. Roma, n. 16048/2023; T.A.R. Sardegna 716/2024) – nella fattispecie quello della sorveglianza antincendio – tenendo conto degli indici stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa come il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero delle imprese associate, la diffusione territoriale.
In ordine a tali elementi le parti hanno fornito dati discordanti che non mettono il Collegio in condizione di pronunciarsi sul punto.
Trattandosi di un accertamento di una certa complessità che avrebbe dovuto essere compiuto dalla Amministrazione attraverso una indagine preliminare alla pubblicazione del bando il Collegio ritiene che lo stesso non possa essere oggetto di una istruttoria giudiziale. Spetterà alla Stazione appaltante effettuarlo in sede di riedizione del potere”.
Il correttivo, forse consapevole del problema, all’art. 3, c. 2 dell’ALLEGATO I.01 ha provato a mettere una pezza (peggiore del buco): per stabilire la maggiore rappresentatività, oggi, le stazioni appaltanti
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2025 di Elvis Cavalleri

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