Costi interni relativi alla sicurezza pari a zero. Non determinano esclusione e possono essere giustificati (servizi assicurativi).

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Gara per servizi assicurativi.

L’appellante sostiene che  l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per avere indicato nella propria offerta economica costi interni relativi alla sicurezza pari a zero. Secondo l’appellante l’indicazione di costi per la sicurezza interna pari a zero equivarrebbe ad omessa indicazione, e quindi integrerebbe al pari di questa la violazione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oltre che della normativa di gara.

Consiglio di Stato, Sez. V, 01/03/2022, n.1454 respinge l’appello :

3. Le censure così sintetizzate sono infondate.

4. Deve premettersi che la procedura di gara in contestazione nel presente giudizio ha ad oggetto «l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ateneo» resistente (così il bando di gara).

Come deduce l’appellante, il servizio non è qualificabile come servizio «di natura intellettuale», esonerato ai sensi del sopra citato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici dall’obbligo ivi previsto, e richiamato dal parimenti richiamato art. 15 del disciplinare di gara, di scorporare nella propria offerta economica gli «oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Deve infatti precisarsi che i servizi di natura intellettuale sono quelli corrispondenti alle professioni liberali, svolte personalmente ed in via autonoma da soggetti abilitati, e che implicano lo svolgimento di attività di ideazione e risoluzione di questioni specifiche; non vi rientrano pertanto attività che pur non di carattere materiale siano nondimeno connotate da ripetitività, e cioè siano eseguite secondo modalità standardizzate (così: Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2021, n. 7093).

Nel secondo caso ora descritto rientrano pacificamente i servizi assicurativi.

5. Tanto premesso, l’obbligo di scorporare gli oneri interni per la sicurezza, gravante sul partecipante alla procedura di gara oggetto di giudizio, è stato assolto sul piano formale da parte della ……….. con l’indicazione pari a 0 del costo per la voce in questione nell’ambito del modello recante la propria offerta economica. Quest’ultima ha quindi giustificato l’assenza di oneri interni per la sicurezza nei seguenti termini: «(p)er quanto attiene alla gestione dei sinistri, anche in questo campo la Compagnia è impegnata, attraverso una fitta rete di ispettorati efficacemente distribuita, in una profonda opera di miglioramento e razionalizzazione del servizio, che anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici consente una più rapida ed efficace gestione delle fasi del sinistro (dall’apertura alla valutazione e liquidazione) con conseguente miglioramento del servizio anche a fronte di costi di gestione sensibilmente ridotti. Infine nell’esecuzione delle attività di cui sopra, la Società si avvale di personale specializzato e, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto del rispetto di tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza previdenza e assistenza nei confronti dei propri dipendenti».

6. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante …………, attraverso le giustificazioni qui riportate l’obbligo ex art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici deve ritenersi assolto anche sul piano sostanziale.

L’aggiudicataria ha infatti fornito elementi plausibili a sostegno dell’assenza di costi interni per la sicurezza dichiarata nell’offerta economica. Questi attengono non già alla natura intellettuale del servizio, ma alle relative modalità di gestione, caratterizzate dalla distribuzione capillare di ispettorati assicurativi, dall’impiego di strumenti informatici nella gestione delle pratiche e nell’impiego di personale professionalmente formato. Come statuito dalla sentenza di primo grado si tratta di giustificazioni adeguate a supportare l’assenza di costi ex art. 95, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016, che in particolare traggono fondamento dall’incontestato carattere standardizzato delle attività di agenzia assicurativa e dalle possibilità che una razionale organizzazione territoriale e l’impiego delle tecnologie informatica offrono rispetto all’obiettivo di minimizzare i rischi per la sicurezza del personale e dunque di abbattere i relativi costi, nell’ambito di un servizio richiedente nella sostanza lo svolgimento di mansioni impiegatizie.

7. Il profilo ora evidenziato vale a distinguere il caso oggetto del presente giudizio da quello esaminato dalla V Sezione di questo Consiglio di Stato nella sopra menzionata sentenza 24 maggio 2021, n. 3996, richiamata dall’appellante a fondamento delle proprie censure.

In quel caso, concernente una fornitura e posa in opera di macchinari di elevato contenuto tecnologico, l’aggiudicataria non aveva fornito in sede di gara alcuna giustificazione a sostegno dell’assenza di oneri per la sicurezza interna dichiarata in offerta, salvo poi contraddirsi in giudizio, con l’ammettere di sostenere costi per tale voce, ma comunque in misura irrisoria rispetto al proprio volume di affari. Pertanto, la violazione del più volte richiamato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici è stata ricavata in quel caso non già dalla supposta equiparazione dell’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 al caso testualmente previsto dalla norma di legge dell’omesso scorporo degli oneri dall’offerta economica, ma dal fatto che l’indicazione di oneri pari a 0 è stata a posteriori smentita dalla stessa aggiudicataria.

Diverso è il caso di specie, in cui non vi è stata alcuna contraddizione, ma anzi le giustificazioni fornite in gara si sono rivelate plausibili.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/03/2022 di Roberto Donati

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