“Correttivo” e compenso delle commissioni di collaudo
L’ articolo 92 del “correttivo” interviene sui compensi dei collaudatori, in particolare in caso di nomina di commissione di collaudo (articolo 29 dell’Allegato II. 14). La modifica, recita la Relazione illustrativa, “si rende necessaria in quanto, sulla base del quadro normativo attuale, le stazioni appaltanti forniscono interpretazioni non univoche nella determinazione del corrispettivo. La indeterminatezza deriva dallo stratificarsi di normative diversificate nel tempo nella materia in esame”.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAIn particolare, secondo quanto previsto dalla Relazione illustrativa, “si è ritenuto necessario chiarire in maniera puntuale come determinare i compensi della commissione di collaudo tramite una formulazione di mediazione ed equilibro, tenendo conto delle responsabilità che gravano su ogni membro della commissione medesima. Infatti, attualmente alcune stazioni appaltanti procedono, nella determinazione del compenso, applicando le tariffe dei progettisti e dividendole per ogni singolo partecipante alla commissione di collaudo ovvero moltiplicando tali tariffe per i membri della commissione.”
Anche alla luce delle modifiche apportate all’articolo 116 del Codice[1] (che si riporta integralmente in nota).
Questa nota prova a ricapitolare il quadro che ha portato alle modifiche del “correttivo”, con particolare riferimento alle commissioni di collaudo.
1. Scopo e natura del collaudo
Ricordo che “E’ soltanto l’approvazione del collaudo da parte della P.A. a porre fine all’appalto, costituendo la stessa lo strumento legale attraverso il quale l’Amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accettazione dell’opera liquidando il credito dell’appaltatore” (Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. 3.10.2000, n. 13075.
E che:
Il collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che l’opera o il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente. (AVCP. Atto di Regolazione n. 28 del 09/06/2000).
Il collaudo è incarico unitario e non scindibile, pertanto “l’incarico collegiale in tale settore non è strutturato quale somma delle valutazioni personali e specializzate di ciascun collaudatore, ma quale accertamento tecnico obbiettivo e complessivo in base alle conoscenze ed agli strumenti tecnici disponibili” Cass. civ., Sez. I, Sent., 21/06/2013, n. 15682.
2. Il collaudo tra D.lgs 163/2006 e d.P.R. 207/2010
Con legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004) sono stati abrogati i commi 8-11 dell’articolo 188 del d.P.R. n.554/1999 contenenti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell’ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l’incarico di collaudo dei lavori pubblici.
Sancendo che l’attività di collaudo rientra fra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, e dunque liberamente acquisibili sul mercato.
L’AVCP con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n. 65 e 102 del 2008 ha dunque affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice.
Con riferimento all’allora vigente articolo 120 comma 2 bis[2] del D. Lgs 163/2006, l’AVCP, con Determinazione n. 2 del 25 Febbraio 2009 stabiliva che:
Dalla formulazione di tale norma, si può ricavare che, in caso di commissione di collaudo, la gara debba individuare i singoli componenti della commissione, cui corrispondono distinte offerte e non l’intera commissione sulla base di un’unica offerta da parte dei concorrenti riuniti. Al riguardo, l’Autorità ha osservato (delibera n. 82/2007) che quando il collaudo viene affidato ad una commissione, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili: sotto questo aspetto, si veda la disposizione recata dall’articolo 206 del d.P.R. n. 554/99, riprodotta nello schema di regolamento ex articolo 5. secondo cui (comma I) le operazioni di collaudo sono dirette dal presidente della commissione, in quanto primus inter pares, e, soprattutto, il successivo comma 2 che consente la stesura di una relazione “di minoranza” da parte di uno dei componenti del collegio, nel caso in cui dissenta. Si ritiene, tuttavia, che non sia necessario espletare distinte gare d’appalto per l’individuazione dei componenti della commissione. La stazione appaltante potrà con un’unica procedura ad evidenza pubblica scegliere i soggetti affidatari dell’incarico, fissando i requisiti per i componenti e per il presidente della commissione. Per quanto riguarda il calcolo del corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si deve osservare che il D.M. 4 aprile 2001 non prevede il collaudo; si potrà pertanto fare riferimento, alla legge n. 143/1949, fatta salva l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari (cfr. ultimo periodo dell’art. 92, comma 2 del Codice).
La disciplina del compenso era regolata dall’articolo 210 comma 4 del D.P.R. 554/1999:
Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
Dunque, credo che sia possibile sintetizzare, in vigenza del D. Lgs 163/2006 e del DPR 554/1999 che il collaudo dovesse intendersi:
a) Come servizio tecnico;
b) Con corrispettivo da porre a base di gara sulla base della Legge 143/1949 (perché il D.M. 4 aprile 2001 non lo prevedeva);
c) Con maggiorazione del compenso che, come incrementato, veniva suddiviso tra i vari componenti.
Ma l’art. 210, comma 4 del dpr 554/99 è stato abrogato ad opera del Dpr 207/10.
Il relativo contenuto non è stato trasfuso nel medesimo dpr 207/10 (articolo 238), pertanto, la maggiorazione del 25% non risultava più applicabile e contemporaneamente veniva espunto ogni riferimento concreto alla ripartizione interna tra i professionisti.
Poteva sostenersi che, con l’abrogazione dell’articolo 210 comma 4 del DPR 554/1999, in caso di commissione di collaudo il compenso dovesse essere previsto per ciascun componente per l’intero (per cui in caso di Commissione di Collaudo con tre soggetti il corrispettivo sarebbe stato determinato moltiplicando per tre il compenso “singolo” ottenuto sulla base dei parametri del D.M. 17 giugno 2016).
La Relazione al “correttivo” infatti indica come:
Tale previsione (l’articolo 210 comma 4 del dpr 554/1999 Nota di chi scrive) è stata successivamente abrogata dall’articolo 358, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il quale all’articolo 238 disponeva che, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, potessero essere utilizzate come criterio o base di riferimento le tariffe professionali degli ingegneri e architetti vigenti. Pertanto, la tariffa, così calcolata, era moltiplicata per il numero dei componenti della commissione di collaudo. L’articolo, inoltre, prevedeva la stessa formulazione per la determinazione del rimborso delle spese prevista dal menzionato del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
L’articolo 238 del Dpr 207/2010 prevede:
Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori
- Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
- L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.
- Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.
- Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.
- Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
- Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
Se si esamina l’articolo 210 del Dpr 554/1999[3] in comparazione con l’articolo 238 del Dpr 207/2010 si rileva come proprio l’assenza del “vecchio” comma 4 fosse l’elemento maggiormente significativo.
Provocando l’effetto, in caso di commissione di collaudo, di determinare comunque un corrispettivo “unico” (sia che si operasse con un organismo monocratico che con la Commissione) ma che non puntualizzava la modalità di ripartizione tra i membri della Commissione.
Un corrispettivo “unico” che comunque lasciava aperta la possibilità di riconoscere ai membri della commissione alcune maggiorazioni (mantenendo in questo la previsione dell’articolo 210 del Dpr 554/1999).
Per cui era riconosciuta a ciascun componente una maggiorazione sulle spese accessorie (Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento).
Anche il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 -Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016- non apportava elementi di chiarezza.
3. Il Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 all’articolo 1 prevede:
Art. 1. Oggetto e finalità
- Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 [4], n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».
- Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
- I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.
L’Allegato al DM individua Categorie di Opere, Prestazioni e Parametri, prevedendo che il corrispettivo sia aumentato del 20% in caso di collaudo in corso d’opera.
Dunque, nessuna indicazione specifica sulle Commissioni di Collaudo, ma solo alle modalità di formazione del compenso e delle spese.
Con i dubbi sulla “moltiplicazione” del compenso sulla base del numero dei collaudatori che la Relazione al “correttivo” ricordava (Infatti, attualmente alcune stazioni appaltanti procedono, nella determinazione del compenso, applicando le tariffe dei progettisti e dividendole per ogni singolo partecipante alla commissione di collaudo ovvero moltiplicando tali tariffe per i membri della commissione.)
Probabilmente ha prevalso in alcuni casi il riferimento all’articolo 7 della Legge 143/1949 (ancora in vigore) che prevede:
Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l’intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.
Ora però, se è vero che la Legge 143/1949 è ancora in vigore, credo che questa ultima indicazione sia da prendere con molta cautela.
Non ho trovato significativi riferimenti in proposito, ma ritengo che quest’ultima norma vanificasse di fatto le previsioni del D. Lgs 36/2023 (anche nel testo originario).
Infatti, nel “nuovo” Codice, l’articolo 29 dell’Allegato II.14, relativo al compenso spettante ai collaudatori prevedeva:
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.
- Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l’attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
- Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
Per cui, a mio modestissimo parere, l’articolo 29 dell’Allegato II.14 continuava a rimandare al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 che a sua volta disciplina il collaudo con corrispettivo determinato sulla base delle Tabelle, ma contemporaneamente non esprime indicazioni precise sulle Commissioni di collaudo.
Occorreva fare chiarezza.
4. Il “Correttivo”
Il Decreto Legislativo 209/2024 è intervenuto sulla questione del compenso dei collaudatori.
Con l’articolo 92 che ha modificato l’articolo 29 dell’Allegato II.14[5], che si riporta in nota.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 29 prevede che l’attività di collaudo per i dipendenti della medesima amministrazione pubblica sia determinato secondo dell’incentivo alle funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del D. lgs 36/2023.
Mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è previsto che il compenso spettante per l’attività di collaudo sia determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.[6]
Per quanto riguarda la commissione di collaudo, sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 29 dell’Allegato II. 14.
Il compenso di ogni commissario, nella nuova formulazione, non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, stabilendo che esso debba essere calcolato una sola volta, e poi diviso tra tutti i componenti della commissione.
Una scelta che riecheggia il “vecchio” comma 4 dell’articolo 210 del d.P.R. 554/1999 (Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione).
Con un’accentuazione del ruolo del presidente della Commissione.
Infatti, la suddivisione del compenso deve essere effettuata considerando che al presidente della commissione medesima spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto a quello spettante agli altri componenti.
Per il rimborso delle spese si prevede che, riprendendo la formulazione previgente, lo stesso può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno.
Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno carattere remunerativo.
Da sottolineare infine l’inserimento dell’articolo 29 bis nell’Allegato II.14, con la previsione della possibile costituzione di una segreteria tecnico amministrativa (nei casi di cui all’articolo 116, comma 4 -ter , del codice, ossia per lavori di particolare complessità) con compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
[1] Art. 116.
1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.
4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’articolo 29-bis. dell’allegato II.14.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14.
8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.
9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.
10. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell’opera realizzata di cui all’articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15.
[2] Art.120 comma 2 -bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell’ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.
[3] Articolo 210 Dpr 554/1999
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell’articolo 17 della Legge.
3. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento]
[4] Art. 31 comma 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
[5] Art. 29 (Compenso spettante ai collaudatori). 1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l’attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4
2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l’attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
2 -bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2 -ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.».
[6] Art. 61 c.9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2025 di Roberto Donati
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