Nella valutazione dell’anomalia dell’offerta occorre accertare che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile

anom.jpg

La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

SCARICA GRATIS LA GUIDA

Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, conferma come in sede di verifica dell’anomalia occorra procedere alla valutazione dell’attendibilità e dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 23/01/2025, n. 500:

15. Da ultimo si scrutina, come anticipato, il primo motivo di appello, con il quale l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha sottolineato che la verifica dell’anomalia dell’offerta non è tesa alla ricerca di singole inesattezze, quanto piuttosto alla valutazione dell’attendibilità e dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.

L’appellante ha rappresentato come l’attenzione posta su singole voci, “quali sono quelle attinenti alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo – che pure hanno un peso determinante nell’economia complessiva dell’appalto –“, è funzionale a far emergere la complessiva inattendibilità dell’offerta avversaria.

15.1. Essendo infondate le specifiche censure mancano i presupposti per valutare la rilevanza delle singole inesattezze sull’offerta nel suo complesso, che comunque deve tenere conto del fatto che:

– la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è eseguita dal soggetto per legge competente, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, sicché il relativo giudizio è sindacabile in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza;

– la verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776);

– “la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile” ( Cons. St., sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011).

Nel caso qui in esame la valutazione di anomalia ha tenuto in considerazione i plurimi giustificativi, che contengono 356 schede di analisi dei prezzi, oltre che i preventivi allegati e il dettaglio delle spese generali, dai quali si evince che:

– in via generale xxx ha stimato le spese generali per l’esecuzione dell’appalto al 10%, pari a euro 3.379.738,76 (e le ha dettagliate da pag. 382 e 396 dei giustificativi, senza che controparte abbia specificamente contestato gli importi), e l’utile di impresa al 5%, pari a euro 1.858.856,32, (circostanze che sono state considerate nella valutazione complessiva dell’offerta, effettuata in esito alla verifica di anomalia, come si illustrerà infra) e ha quantificato il costo complessivo delle opere in calcestruzzo in euro 4,49 milioni, a fronte di euro 3,9 milioni a base di gara;

– nei giustificativi xxx ha dichiarato di “poter fare a meno di parte, di detto utile per fronteggiare eventuali modifiche e/o aumenti del mercato stesso”;

– nei giustificativi xxx ha dichiarato, con una prospettiva cautelativa che non è stata censurata da controparte, che “ha piena disponibilità e proprietà delle attrezzature e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione dei lavori” e, “Ciò nonostante”, ha “inserito lo stesso costo orario previsto nelle analisi prezzi poste a base di gara, fatta ad eccezione per alcuni mezzi per il quale è stato allegato il preventivo di noleggio a freddo”;

– nella stessa occasione l’aggiudicatario ha sottolineato la possibilità, della stessa e della consorziata esecutrice yyy, che conosce il territorio, di “avere materiali per l’esecuzione dell’opera a costi relativamente bassi, in quanto gode di rapporti consolidati nel tempo con diversi fornitori”.

Dal verbale 14 dicembre 2023 risulta che la stazione appaltante, ha ritenuto congrua l’offerta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, sulla base della seguente motivazione:

– gli oneri di sicurezza dell’impresa (pari a 312.300,00), l’incidenza delle spese generali (poste al 10%) e l’utile di impresa (posto al 5%) sono risultati “accettabili e coerenti in merito ai valori offerti”;

– gli elaborati delle analisi di prezzi dei preventivi e dei giustificativi “sono sufficientemente esaustivi”;

– “ogni singolo giustificativo è stato prodotto nel rispetto della modulistica fornita dalla Regione Toscana e i prezzi offerti risultano costruiti in modo logico e coerente”;

– “l’impresa ha fornito, come richiesto dalla Stazione Appaltante, la lista a 9 colonne compilata secondo le indicazioni del disciplinare di gara, dalla quale si evince il rispetto dei minimi previsti dalle tabelle ministeriali”;

– “i costi totali della manodopera offerti in sede di gara trovano corrispondenza nella somma risultante dalla tabella fornita dalla ditta (Euro 6.911.817,92)”.

15.2. La valutazione è quindi evidentemente complessiva e tiene conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi e delle spese generali e dell’utile d’impresa. Sicché un’eventuale superamento delle risultanze della verifica di anomalia avrebbe richiesto uno specifico approfondimento dell’insostenibilità dell’offerta anche considerando l’utile d’impresa e le spese generali (laddove nel ricorso in appello si accenna all’utile una sola volta e in modo generico, con riferimento al costo dell’additivo), oltre che le sopra richiamate circostanze (comprese quelle relative alla disponibilità dei mezzi e ai rapporti con i fornitori) che rendono affidabile l’offerta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2025 di Roberto Donati

 

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...