Collegi consultivi tecnici, verificare conflitti di interesse e limiti al numero di incarichi

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Collegi consultivi tecnici, verificare conflitti di interesse e limiti al numero di incarichi

Da Anac ulteriori indicazioni a stazioni appaltanti ed enti concedenti sulla gestione delle nomine dei componenti

Acquisire prima del conferimento dell'incarico le dichiarazioni relative al conflitto di interesse dei componenti dei Collegi consultivi tecnici (CCT) e svolgere le opportune verifiche, accertando anche il rispetto dei limiti al numero degli incarichi previsti dal Codice dei contratti pubblici. 
È quanto evidenzia Anac nella delibera n. 258, approvata dal Consiglio del 7 luglio 2026, con cui l’Autorità ha inteso fornire ulteriori indicazioni in merito al conferimento degli incarichi di componenti dei CCT. 

La delibera a carattere generale richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sulla necessità di assicurare che gli incarichi di componente dei Collegi consultivi tecnici siano svolti in assenza di situazioni di conflitto di interesse e nel rispetto dei limiti fissati dal Codice degli Appalti, anche in considerazione della rilevanza economica dei contratti per i quali i Collegi sono chiamati a svolgere la funzione di prevenzione e composizione stragiudiziale delle controversie e dispute tecniche.

 
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L'Autorità nazionale anticorruzione ricorda che il Codice dei contratti pubblici attribuisce particolare rilievo all'indipendenza di giudizio e di valutazione dei CCT, anche in ragione dei rilevanti compiti che questi svolgono per i quali hanno la possibilità “di incidere sulle vicende del contratto”, si legge nella delibera, dato che, esprimendosi “su questioni giuridiche o amministrative”, possono influenzare “il risultato, gli esiti e la gestione dell’appalto o della concessione. Le loro decisioni, peraltro, qualora le parti gli attribuiscano natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, diventerebbero vincolanti e il loro mancato rispetto esporrebbe i funzionari pubblici al rischio di danno erariale”. 

Il legislatore ha ritenuto infatti necessario assicurare il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse nel settore dei contratti pubblici anche per gli incarichi dei componenti di tali Collegi, la cui costituzione è obbligatoria in casi di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e Partenariato Pubblico-Privato) di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. 

Prima della nomina quindi – specifica la delibera – i componenti devono rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 16 del Codice degli Appalti in materia di conflitto di interessi, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare, accertando l'assenza di precedenti attività funzionali svolte con riferimento all'appalto per il quale il Collegio è istituito. Si tratta di uno strumento di gestione del conflitto in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, che raccomanda specifici controlli interni sulle dichiarazioni rese dai componenti dei CCT in ordine all'assenza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità.

La delibera richiama inoltre il limite previsto (dall'Allegato V.2 del Codice) sul numero di incarichi, secondo cui ciascun componente non può ricoprirne più di cinque contemporaneamente e comunque non più di dieci nell'arco di due anni. Le dichiarazioni rese dai componenti dovrebbero pertanto attestare anche il rispetto di tale limite, spiega la delibera che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Nelle conclusioni, l'Anac invita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a prevedere l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni e a inserire nei provvedimenti di conferimento degli incarichi apposite clausole che attestino l'avvenuto accertamento dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, delle ulteriori cause di incompatibilità previste dall’Allegato V.2 del Codice e del rispetto dei limiti sul numero di incarichi.

Fonte: ANAC, 17/07/2026

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