Appalti sottosoglia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui regolamenti degli Enti Locali

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo all'autonomia regolamentare degli Enti Locali nell'ambito dei contratti sottosoglia. Questa tematica, di fondamentale importanza per la gestione efficace delle procedure di appalto a livello locale, è stata affrontata nel parere numero 2316 del 26 febbraio 2024, fornito dal supporto giuridico del MIT.

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La richiesta di chiarimenti è stata presentata da un Ente Locale, evidenziando la necessità di comprendere fino a che punto l'autonomia regolamentare può essere esercitata, soprattutto considerando le disposizioni dell'art. 1, comma 3, Allegato II.1 del Codice dei Contratti.

In particolare, la questione riguardava la definizione e l'ambito di competenza dei regolamenti riguardanti le modalità di conduzione delle indagini di mercato, la costituzione e la revisione dell'elenco degli operatori economici invitati alle procedure di affidamento, i criteri di selezione dei soggetti invitati a presentare offerte e l'organizzazione dell'elenco per categoria e fascia.

Il dubbio principale riguardava se tali regolamenti rientrassero nella sfera normativa del Consiglio Comunale o nelle competenze organizzative dell'Ente stesso, secondo quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Inoltre, si è discusso se questi regolamenti potessero disciplinare ulteriori aspetti delle procedure di appalto, come la definizione di soglie più basse per gli affidamenti diretti, l'obbligo per il RUP di consultare più operatori economici, i criteri di campionamento e la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva.

Il parere del MIT ha chiarito che, in linea con il Testo Unico degli Enti Locali, i regolamenti in materia di contrattualistica pubblica rientrano nella competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia, è stata ribadita l'importanza di rispettare i limiti imposti dalla normativa, precisando che tali regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria.

In sostanza, mentre i Comuni hanno la facoltà di regolare aspetti strumentali all'affidamento nei contratti sottosoglia, è fondamentale che ciò avvenga nel rispetto dei principi e delle normative vigenti, garantendo trasparenza e correttezza nelle procedure di appalto a livello locale.

La redazione di TuttoGare PA del 15/03/2024

 

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