Appalti di servizi: se non è stata prevista dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento

Ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 15/09/2025, n. 1471:
4.2. Dalla lettura del disciplinare di gara emerge, poi, che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto attiene all’aver «regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara n. 1 contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati» (cfr. articolo 6.3 del disciplinare in atti).
4.3. Ne discende che la lex specialis di gara ha espressamente previsto che il requisito esperienziale, a differenza del requisito di idoneità professionale, potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente.
4.4. D’altronde, tale previsione risulta pienamente conforme alla disciplina primaria contenuta nel Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi e forniture, quale è quello nel caso in esame.
5. Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può, infatti, dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex legeil principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialisdella gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del r.t.i., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).
5.1. Ed invero, solo in relazione agli appalti di lavori, il combinato disposto degli articoli 68, comma 2, e 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 definisce il criterio direttivo di ordine partecipativo secondo cui la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. può avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori per essa prevista. Tale criterio viene ribadito anche negli articoli 2, comma 2, e 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice, dai quali sono enucleabili principi che trovano una corrispondenza nel quadro normativo di cui al precedente d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto l’articolo 30 dell’Allegato II.12 al nuovo codice ripropone, in parte qua, quanto già previsto dall’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e l’articolo 68, commi 1 e 2, del codice riproduce il contenuto del precedente articolo 48, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
5.2. Non risulta, quindi, conferente la giurisprudenza invocata dalla stazione appaltante (che richiama il seguente passaggio della sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 412/2025 del 22 aprile 2025 «l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all’interno del R.T.I. è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, poiché soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate»), né il parere ANAC di funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, in quanto, come già precisato, trattasi di principi di diritto formulati con riferimento ai soli appalti di lavori.
5.3. Detto altrimenti, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 febbraio 2024, n. 164; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 25 marzo 2024; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 maggio 2024, n. 1110).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/09/2025 di Roberto Donati

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