FOCUS: “Requisiti speciali e idoneità professionale: la non necessaria coincidenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto”

La sentenza n. 7073 del 19 agosto 2025 del Consiglio di Stato, sez. V, offre l’occasione per soffermarsi su un tema di costante attualità nella prassi delle stazioni appaltanti: la portata del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, il rapporto tra l’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’affidamento pubblico.
La funzione dell’iscrizione camerale come requisito di idoneità professionale
Il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso con la sentenza n. 529/2023, secondo cui l’iscrizione nel registro camerale non costituisce un elemento meramente formale, ma un filtro sostanziale.
Essa mira a garantire che alle gare possano accedere soltanto operatori dotati di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto di appalto, in linea con quanto già chiarito in precedenti arresti (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).
Coerenza tendenziale, non perfetta coincidenza
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la coerenza tra l’attività risultante dall’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto deve intendersi in senso tendenziale e non come perfetta corrispondenza.
L’attuale formulazione dell’art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici lo conferma, prevedendo l’iscrizione “per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”.
Ne deriva che la verifica richiesta alla stazione appaltante consiste in una valutazione di compatibilità in senso lato, da condurre in termini complessivi e non frammentati. Pretendere una coincidenza assoluta significherebbe limitare la partecipazione alle sole imprese il cui oggetto sociale fosse perfettamente speculare a tutte le prestazioni da affidare, con conseguente restrizione ingiustificata della platea concorrenziale.
L’interesse pubblico tutelato non è la creazione di riserve di mercato, ma l’accesso più ampio possibile, compatibilmente con la garanzia di un livello minimo di affidabilità professionale (Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846).
Distinzione dall’accertamento della capacità tecnica e professionale
Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito che l’idoneità professionale, comprovata tramite iscrizione camerale, serve unicamente a dimostrare che l’impresa è validamente costituita e opera nel settore economico o professionale pertinente al contratto. Essa non può essere elevata a criterio selettivo specifico sotto il profilo tecnico-professionale, poiché ciò comporterebbe una sovrapposizione con i requisiti di cui al primo comma dell’art. 100, destinati a verificare l’effettiva capacità di eseguire le prestazioni contrattuali.
Il caso concreto
Applicando tali principi, la Sezione ha ritenuto corretto l’operato del primo giudice che aveva verificato la sussistenza del requisito in capo alla cooperativa concorrente.
Dall’iscrizione alla Camera di commercio risultava che la Coop Agorà svolgeva attività di assistenza domiciliare per anziani e disabili, servizi educativi per minori e, più in generale, servizi socio-assistenziali e riabilitativi.
A fronte di un disciplinare che descriveva l’appalto come comprensivo di attività educative, ludiche e di socializzazione, nonché di cura e igiene personale dei bambini e di pulizia e sanificazione degli ambienti, il Consiglio di Stato ha concluso per la piena riconducibilità delle prestazioni prevalenti dell’appalto al settore di attività della cooperativa.
Considerazioni conclusive
La decisione in commento conferma che il requisito dell’idoneità professionale non deve essere interpretato in senso restrittivo, ma come indice di una coerenza generale e complessiva tra l’attività dell’impresa e l’oggetto dell’affidamento.
La nuova formulazione dell’art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici ha fatto propri questi orientamenti, rendendoli regola positiva.
Per le stazioni appaltanti ciò significa che la verifica non può ridursi a un controllo formale, né può essere piegata a fini escludenti.
È necessario condurre un accertamento sostanziale, volto a garantire il contemperamento tra il principio di massima partecipazione e l’esigenza di selezionare operatori dotati di un livello adeguato di affidabilità professionale.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 16/09/2025

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