Conflitto di interessi e appalti: le Linee Guida Anac

Linee Guida ANAC n. 15 in materia di “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”

Linee Guida n.15 – Conflitto di interesse

Con delibera del 5 giugno 2019, l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 15 in materia di conflitto di interesse nelle procedure ad evidenza pubblica.

Le Linee Guida sono state adottate per chiarire il concreto funzionamento dell’art. 42 del Codice Appalti, in materia di conflitto di interesse negli appalti, le quali si applicano si considerano prevalenti sulle altre disposizioni in materia.

Sull’argomento è intervenuto, in sede di parere sulle Linee Guida, il Consiglio di Stato, che nel suo parere ha chiarito i principi generali sul conflitto di interesse, il rapporto tra le diverse norme e la distinzione tra ipotesi tipiche e atipiche di conflitto.

In particolare il Consiglio di Stato ha chiarito che il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico.

E ciò, si legge nel parere, contrasta con principio generale dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., per cui le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico: da ciò deriva l’obbligo del dipendente di informare l’Amministrazione ed astenersi.

Le Linee Guida si ripartiscono in quattro sezioni:

– Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara;
– Obblighi dichiarativi e di comunicazione;
– Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente;
– La prevenzione del rischio.

L’art. 42 del Codice appalti e il suo campo di applicazione

Il documento si concentra sull’art. 42 del D.Lgs 50/2016, che si applica alle procedure di gara sopra e sotto soglia.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara.

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

La tabella sulle fasi del procedimento, sui soggetti coinvolti e sulle potenziali situazioni di rischio

Nelle Linee Guida viene utilizzata una tabella con l’elencazione schematica di quelle che sono le situazioni di rischio in ogni fase del procedimento amministrativo: programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, e infine rendicontazione.

Per ogni fase è prevista la ripartizione in processi, e per ogni processo sono indicati i soggetti coinvolti nei confronti dei quali devono essere verificate le situazioni di conflitto di interesse: RUP, progettista, dirigente dell’unità organizzativa, ecc.

Valore delle Linee Guida ed effetti del nuovo Regolamento appalti

Le Linee Guida n. 15 non sono tra quelle previste come vincolanti, ma rientrano tra quei provvedimenti previsti all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti, pertanto non vincolando le stazioni appaltanti.

Anche se in linea generale le previsioni del D.L. “Sblocca Cantieri” non impediscono all’ANAC di adottare tali linee guida, il nuovo articolo 216, comma, 27-octies del Codice dei contratti, prevede che tali provvedimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento unico potrebbero cessare di avere efficacia limitatamente alle parti in contrasto con le disposizioni regolamentari.

A cura di Redazione giurdanella.it del 17/07/2019 di autore ANDREA GIURDANELLA 

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...