Codice Appalti, data del bando determinante per applicazione Riforma?

La sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti con la deliberazione n. 141/2017, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della Riforma del Codice Appalti: è determinante la data del bando?

La richiesta formulata viene proposta al fine di chiarire se, ai sensi dell’articolo 113 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta possibile, per i servizi già contrattualizzati ed in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, il riconoscimento degli emolumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla direzione dell’esecuzione, all’attività di RUP per la vigilanza e alla conformità del servizio, anche se non sono stati ricompresi negli stanziamenti e nei quadri economici previsti per la realizzazione dei servizi in quanto progettati ed appaltati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.
All’eventuale risposta positiva alla richiesta proposta segue, in via subordinata, l’ulteriore richiesta con la quale si chiede in via specifica di indicare le modalità con le quali risulta possibile fare fronte alle relative necessità finanziarie. In via preliminare si rileva che il parere richiesto viene reso senza l’indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell’esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, e senza considerare la correttezza di eventuali scelte gestionali già compiute privilegiando piuttosto una ricostruzione degli istituti richiamati in via meramente astratta.
A tal riguardo, pertanto, risulta utile richiamare per la risoluzione del quesito proposto l’articolo 216 del decreto legislativo in esame con il quale il legislatore ha dettato la disciplina per la risoluzione delle questioni di diritto intertemporale secondo il principio di ultrattività sulla base del quale le disposizioni contenute nel nuovo codice si applicano a tutte le procedure o ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi risultano pubblicati posteriormente all’entrata in vigore dello stesso ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla predetta data, non risultano ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

A cura di LentePubblica del 12/10/2017

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