MANCATA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

Il Tar, Campobasso, con la sentenza n. 332 del 4 ottobre 2017, è del parere che l’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti (in una gara pubblica), da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione e dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara.

I Giudici hanno ricordato che ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

A cura di ASFEL del 11/10/2017 

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