L’intervento ha riguardato, inoltre, la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni o dei chiarimenti e la sindacabilità del giudizio della Stazione appaltante, il tutto ai sensi dell’articolo 97 del codice dei contratti. Nella pronuncia in epigrafe il Giudice amministrativo capitolino ha precisato quanto segue:
In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), l’obbligo procedimentale di convocazione dell’offerente, in audizione, nell’ambito del giudizio di anomalia – prima in effetti previsto, al ricorrere di determinati presupposti, dall’art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – non è più altrimenti contemplato in seno all’art. 97 del predetto nuovo codice.
A cura di ASFEL del 30/05/2017
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