In materia di gare d’appalto sussiste un doppio termine di vincolatività dell’offerta

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Sussiste in materia di gare d’appalto un doppio termine di vincolatività dell’offerta: a) quello di 60 giorni, decorrente dall’aggiudicazione, entro il quale si deve procedere alla stipulazione del contratto, pena la possibilità di revoca dell’offerta da parte dell’aggiudicatario; b) quello di 180 giorni che decorre dal termine ultimo di presentazione delle offerte, e che può essere interrotto dall’intervenuto provvedimento di aggiudicazione.

Questo quanto stabilito dal Tar Catania, su una vicenda che vede l’aggiudicazione definitiva  il 13.01.2020.

L’aggiudicataria successivamente – avvalendosi della clausola del bando che limita a 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, la vincolatività dell’offerta medesima – ha chiesto alla stazione appaltante di esercitare il diritto di recesso, invitandola a procedere allo scorrimento della graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario.

La stazione appaltante, il 13.07.2020 ha disposto la revoca dell’aggiudicazione ed il 17.07.2020 ha anche disposto l’incameramento della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, D. Lgs. 50/2016, a causa della mancata sottoscrizione del contratto.

La ricorrente sostiene che il termine per la presentazione delle offerte era scaduto il 6.09.2019, pertanto la propria offerta era da ritenersi valida e vincolante – ai sensi dell’art. 32, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, e del bando di gara – solo fino alla data del 4.03.2020.

Pertanto, l’incameramento della cauzione disposto con il secondo degli atti impugnati sarebbe illegittimo.

Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 16/03/2022, n. 764 respinge il ricorso:

Il ricorso è infondato in diritto ed in fatto, e va quindi respinto.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi quanto segue. L’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce ai commi 4, 6 e 8 che: “4. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. (…)

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. (…)

8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.”.

In sintesi, dalla illustrata normativa si deduce che: a) il comma 4 stabilisce un termine massimo di 180 per la vincolatività dell’offerta, per il cui computo viene menzionato solo il dies a quo (scadenza del termine per la presentazione delle offerte); b) non è precisato se il predetto termine venga interrotto con il provvedimento di aggiudicazione, o con la stipulazione del contratto; c) la giurisprudenza è univoca nell’affermare che il decorso del predetto termine non impedisce alla stazione appaltante di decretare l’aggiudicazione, ma consente solo all’aggiudicataria di ritirare l’offerta prima che intervenga l’aggiudicazione (in tal senso, Cons. Stato, III, 6989/2020).

Deve anche aggiungersi che in base ai citati commi 6 ed 8 dell’art. 32 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza di sessanta giorni successivi all’aggiudicazione.

Se ne deduce che sussiste in materia di gare d’appalto un doppio termine di vincolatività dell’offerta: a) quello di 60 giorni, decorrente dall’aggiudicazione, entro il quale si deve procedere alla stipulazione del contratto, pena la possibilità di revoca dell’offerta da parte dell’aggiudicatario; b) quello di 180 giorni (che viene in esame nel caso di specie), che decorre dal termine ultimo di presentazione delle offerte, e che può essere interrotto – ritiene il Collegio – dall’intervenuto provvedimento di aggiudicazione. Infatti, solo quest’ultima lettura appare logica e coerente con l’impianto normativo descritto.

Premesso quanto appena esposto, deve rilevarsi come nel caso oggi in esame l’aggiudicazione sia intervenuta il 13.01.2020, ossia prima del decorso del termine di 180 giorni di vincolatività dell’offerta dell’aggiudicataria. Pertanto, il diritto di recesso non poteva essere legittimamente esercitato da quest’ultima.

Oltre ad essere infondata in punto di diritto, la censura risulterebbe comunque infondata anche in fatto, ove si accedesse all’interpretazione fornita dalla ricorrente. Invero, in base alla documentazione versata in giudizio, il Collegio rileva come la ricorrente abbia omesso di menzionare l’esistenza di un documento – la nota del Comune di ……….. del 6.02.2020 – con la quale la ditta era stata invitata dalla stazione appaltante a produrre documentazione (pagamenti di diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro, versamento della cauzione definitiva) propedeutici alla stipula del contratto. Tale nota costituisce, dunque, il primo atto col quale l’amministrazione ha invitato la ditta aggiudicataria a procedere alla conclusione dell’iter procedimentale, e rappresenta il precedente a cui fanno espresso riferimento le note di sollecito/diffida successivamente inviate al medesimo scopo, dallo stesso Comune, in data 26 maggio 2020 (……) e 18 giugno 2020 (……..). La citata nota prot. …….del 6.02.2020 peraltro risulta essere stata certamente ricevuta dalla società ricorrente, che l’ha riscontrata limitandosi a segnalare l’intervenuto decesso dell’amministratore unico della società (come risulta dalla documentazione in atti).

Da ciò discende che – se anche si volesse ritenere (come postulato in ricorso) che la stipulazione del contratto (e non la mera aggiudicazione) sarebbe dovuta intervenire entro il termine di 180 giorni dettato nel bando – il mancato raggiungimento di tale traguardo è dipeso esclusivamente dalla società ricorrente, che si è sottratta ai ripetuti inviti emessi dalla stazione appaltante tendenti a giungere alla stipula del contratto. Pertanto, il recesso dalla procedura negoziale non può essere considerato né legittimo, né tempestivo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/03/2022 di Roberto Donati

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