Obblighi di verifica della congruità

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La recente sentenza del T.A.R. Umbria (sez. I, 28 aprile 2021, n. 275) , richiama il RUP sulla circostanza che, qualora offerta e prezzo ottengano un punteggio superiore ai 4/5, egli è obbligato ad effettuare la verifica sulla congruità dell'offerta richiedendo le canoniche giustificazioni ai sensi dell’ art. 97 del Codice.

Nella fattispecie in questione, la legge di gara prevedeva “l'attribuzione per il punteggio tecnico di massimo 70 punti, di cui 56 attribuiti in base a "criteri di valutazione tabellari" e 14 a "criteri di valutazione discrezionali" (collocandosi la soglia dei quattro quinti a 56 punti), mentre per il punteggio economico potevano essere attribuiti al massimo 30 punti (con conseguente soglia dei quattro quinti a 24 punti)”.

Secondo quanto emerso dalla determinazione di aggiudicazione, l'RTI aggiudicatario avrebbe ottenuto un punteggio tecnico pari a 63,91 (50,66 +13,25) e un punteggio economico pari a 24,75: entrambi tali valori risultati superiori ai quattro quinti del punteggio massimo.

Il Giudice si è quindi così espresso: “… devono conseguentemente essere annullati gli atti oggetto di impugnazione, con obbligo per la Stazione appaltante di esperire, entro il termine di giorni 30 o il diverso termine previsto dai regolamenti alla stessa applicabili, la verifica della congruità dell’offerta dell’RTI controinteressato ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, procedendo poi nella rinnovazione del procedimento a partire da detta fase, con le ulteriori determinazioni del caso”.

Autore: Redazione TuttoGare del 13/05/2021

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