Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. Il triennio è da intendersi con riferimento agli esercizi

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Il fatturato maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura è da intendersi con riferimento agli esercizi.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/07/2026, n. 5551:

Del resto, la clausola del disciplinare è conforme all’originario testo dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura – triennio da intendersi, ai fini del requisito della capacità economica finanziaria, con riferimento agli esercizi, come già chiarito relativamente all’art. 41 del d.lgs. n.163 del 2006 (Cons. St., Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2306).

 
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In proposito deve sottolinearsi che non è applicabile ratione temporis l’art. 100, comma 11, nella formulazione successivamente introdotta da d.lgs. n. 209 del 2024 (ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura). La nuova disposizione non è retroattiva e non travolge la legge di gara.

Per completezza deve rilevarsi che la giurisprudenza citata dalla controinteressata non è pertinente, in quanto le soluzioni adottate dipendono dalla diversa formulazione della legge di gara, mentre nella delibera A.n.a.c. n. 414 del 2024 invocata si legge che “relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e a quelli di capacità tecnico-professionale, i paragrafi 6.2 e 6.3 del bando tipo ANAC n. 1/2023 richiedono, quale triennio di riferimento, quello precedente la data di pubblicazione del bando di gara….in ottemperanza alle previsioni dell’art. 100, comma 12, del Codice”.

Pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere che il requisito della capacità economica finanziaria potesse essere verificato relativamente al triennio 2020-2022 in luogo che a quello 2021-2023, ha violato l’art. 11.B.2. del disciplinare, correttamente interpretato alla luce del dato letterale, per cui la censura, formulata nel ricorso introduttivo, con cui si è denunciata la dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti per un triennio erroneo e l’omessa verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti per il triennio anteriore alla pubblicazione del bando, è fondata.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 13/07/2026

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