La valutazione discrezionale dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 – Onere di motivazione dell’ammissione in caso di contestazione in gara.

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Con la Sentenza n. 9002/2022 il Consiglio di Stato ha esaminato la questione riguardante l’ammissione di un concorrente avverso la quale sono stati lamentati vizi dell’istruttoria e della motivazione della valutazione discrezionale operata dalla Stazione Appaltante. La questione è scaturita dal ricorso con il quale un concorrente ha lamentato dinanzi al TAR «violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza di un motivo di esclusione» dell’altro concorrente, e perché la Stazione Appaltante ha ritenuto insussistente il motivo di esclusione sulla base delle sole dichiarazioni presentate dallo stesso concorrente. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente ritenendo che nel caso esaminato «il deficit motivazionale denota un altrettanto grave deficit istruttorio e valutativo che ha compromesso insanabilmente la conformità al relativo paradigma normativo dell’esercizio del potere di valutazione».

In diritto il Consiglio di Stato ha innanzi tutto evidenziato come l’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che «uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell’illecito professionale e la sua incidenza sulla affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante solo in caso in cui pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell’ipotesi opposta di ammissione». Tuttavia, afferma il Consiglio di Stato, questo principio non è assoluto ma deve essere rapportato al caso concreto; perciò, la regola subisce eccezione nel caso in cui la pregnanza dell’illecito commesso dal concorrente non consenta alla Stazione Appaltante di esimersi dal motivare perché lo ritenga affidabile. Ricorda il Consiglio di Stato come la giurisprudenza interna spesso precisi che la stazione appaltante non è tenuta a motivare le ammissioni dei concorrenti, “se su di esse non vi è, in gara, contestazione”; quando invece vi è una contestazione la motivazione si pone a garanzia delle posizioni d’interesse degli altri partecipanti alla gara.

Nel merito, il Consiglio di Stato premesso che: «l’articolo 80, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che il concorrente debba “provare” di aver adottato “provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”», ha affermato che «Tale prova, evidentemente (per non rimanere formula vuota), ha ad oggetto non soltanto il fatto storico dell’adozione dei provvedimenti de quibus, ma anche la loro concreta efficacia al fine di far “recuperare” all’operatore la propria affidabilità professionale altrimenti pregiudicata». Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di aggiudicazione impugnato e ritenuto «la necessità che la stazione appaltante valuti, con nuova istruttoria e motivazione, la sussistenza o meno … di un grave illecito professionale».

A cura di: La Redazione TUTTOGARE

 

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