MIT: Modifiche contrattuali - Redazione perizie di variante

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3892 ha risposto al seguente quesito:

Può un soggetto diverso dal RUP, dal progettista e dal direttore dei lavori redigere perizie di variante per un lavoro pubblico? un soggetto quindi che non è intervenuto in nessuna fase del lavoro (progettazione e direzione lavori)?

 
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Risposta aggiornata        

La risposta è negativa. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, la redazione delle perizie di variante segue un iter procedurale preciso che coinvolge specifiche figure professionali. Invero, le figure competenti per le perizie di variante sono il direttore dei lavori che fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) del codice e propone al RUP le modifiche. La responsabilità della proposta di varianti spetta al direttore dei lavori, che deve valutarne la necessità, l'adeguatezza delle modifiche e l'impatto complessivo sul progetto. Il D.lgs. 36/2023 stabilisce un sistema di responsabilità chiaro dove il Direttore dei Lavori ha la competenza tecnica specifica per proporre le varianti, avendo seguito l'esecuzione dell'opera e conoscendo le problematiche emerse, il RUP coordina l'intero processo e ha la responsabilità decisionale, il Progettista originario può essere coinvolto per le variazioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali. Un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti (progettazione ed esecuzione) manca di conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l'esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria per valutare l'opportunità e la correttezza delle modifiche da ultimo responsabilità procedurale prevista dal Codice. L'unica eccezione potrebbe configurarsi in casi di impedimento o sostituzione delle figure originarie, ma anche in tali circostanze il nuovo soggetto dovrebbe essere formalmente incaricato dalla stazione appaltante e assumere le relative responsabilità procedurali.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 09/01/2026

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